Sentenza del 17/12/2020 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTA DI REGISTRO - altro - imposte ipotecarie e castali - box - abitazione - vincolo di pertinenzialità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per maggiori imposte ipotecarie e catastali relativo all'acquisto di un box auto dichiarato pertinenziale all'abitazione della ricorrente. L'Ufficio ha negato l'agevolazione ipocatastale ritenendo assente l'elemento oggettivo di pertinenzialità (rapporto di servizio tra fabbricato principale e accessorio) previsto dall'art. 817 c.c., per la notevole distanza e la collocazione del box (vicino alla spiaggia, fuori zona rispetto all'abitazione). Il contribuente ha dedotto anche vizi formali dell'atto per carenza di elementi sulla pretesa impositiva.
La decisione
Appello respinto. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso la pertinenzialità del box, ritenendo decisiva la distanza e la collocazione che mostrano un utilizzo prevalente personale/balneare del box, non funzionale all'abitazione. La mancata indicazione esatta dei chilometri nell'atto dell'Ufficio non rende nullo l'atto, essendo la distanza fatto oggettivo acquisibile in giudizio (accertata in sentenza: km 2,47 in auto; km 1,95 a piedi) e, comunque, soltanto uno degli elementi considerati. Il contribuente non ha dato la prova richiesta dell'inesistenza di box alternativi più vicini. Spese del grado a carico del ricorrente, liquidate a euro 750,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 817 c.c.
Richiede l'esistenza di un rapporto di servizio tra il bene principale e l'accessorio; la CTR ha interpretato che la distanza e la diversa destinazione d'uso (uso balneare prevalente) incidono sull'elemento oggettivo della pertinenzialità e possono escluderla
art. 92 c.p.c.
Principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite; la CTR lo applica tenendo conto delle modifiche successive e determina comunque parziale compensazione/riduzione delle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018
Richiamata per il testo applicabile dell'art. 92 c.p.c. in tema di liquidazione delle spese; la CTR ne tiene conto nel ridurre l'importo delle spese a carico del soccombente
Art. 4, comma 1 del regolamento per la liquidazione dei compensi per la professione forense
Richiamato per giustificare la riduzione sino al 50% delle spese legali nella liquidazione finale, considerata la natura dell'affare e l'attività svolta
Massime di principio
- La distanza tra il box e l'abitazione è un elemento rilevante, ma non l'unico: va valutata unitamente ad altri fattori (ubicazione, funzionalità, fruibilità e contesto urbanistico) per stabilire la pertinenzialità.
- Il rapporto di servizio ex art. 817 c.c. richiede una concreta funzionalità oggettiva dell'accessorio rispetto al principale; un uso prevalente personale o ricreativo del box (es. vicino alla spiaggia) è indice contrario alla pertinenzialità.
- La prova dell'agevolazione spetta al contribuente: chi invoca lo status di pertinenziale deve documentare l'assenza di alternative ragionevoli e la funzionalità oggettiva (es. mancanza di box più vicini, collegamenti pratici, necessità oggettive).
- L'elemento soggettivo (intenzione del proprietario) non basta: non è rilevante che il proprietario dichiari di usarlo in funzione dell'abitazione se la collocazione e le modalità d'uso dicono il contrario.
- L'atto amministrativo non è necessariamente nullo se non indica esattamente dati metrico/chilometrici, purché il fatto richiamato sia determinabile e conosciuto e la motivazione complessiva sia comprensibile e riscontrabile in giudizio.
- In valutazioni analoghe occorre fornire prove documentali e fattuali (mappe, distanze misurate, assenza di autorimesse alternative in prossimità, attestazioni sull'uso effettivo) per sostenere la pertinenzialità.
- La giurisprudenza tende a preferire valutazioni oggettive e contestuali: verificare anche il piazzale, l'accessibilità, la normativa urbanistica locale e l'effettiva comodità d'uso rispetto all'abitazione.
- Le questioni processuali su onere della prova e motivazione dell'atto possono influire sulle spese: anche se si perde, è possibile ottenere una riduzione delle spese per particolari caratteristiche della causa.
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