Cassazione Civile, Ordinanza n. 21970/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico volta a far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sin dal 1.1.1995, nei confronti di due società operanti in modo collegato nel settore sanitario, nonostante la formale stipula di contratti di collaborazione professionale e l’emissione di fatture per prestazioni occasionali. La Corte d’appello ha ritenuto provati indici tipici della subordinazione: identità delle mansioni nel tempo, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, orario predeterminato, controllo dei responsabili, svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, retribuzione fissa. Ha inoltre ritenuto che il rapporto fosse imputabile a un unico centro di interessi costituito dalle due società, per la stretta integrazione organizzativa, tecnica, amministrativa e finanziaria tra esse. Le società hanno proposto ricorso per cassazione: la società formalmente datrice ha contestato la qualificazione subordinata del rapporto, sostenendo che il giudice avesse trascurato la volontà contrattuale e i rinnovi taciti dei contratti di collaborazione, nonché l’asserita cessazione del rapporto per scadenza del termine e non per licenziamento; ha inoltre censurato l’affermazione dell’unico centro di imputazione di interessi. La seconda società ha dedotto, in via incidentale, l’erroneità del rito applicato, oltre a contestare subordinazione, unico centro di imputazione, risarcimento conseguente alla cessazione del rapporto e omessa pronuncia sulle differenze retributive.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sul rito speciale, per mancanza di specifico pregiudizio processuale; infondati i motivi con cui si contestava la subordinazione, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato gli indici sintomatici e l’effettivo svolgimento del rapporto al di là della formale qualificazione negoziale; inammissibili le censure sul risarcimento e sulla cessazione del rapporto perché non riferite alla reale ratio decidendi, essendo stata accertata la nullità dei contratti di collaborazione e la conseguente esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine; inammissibili anche le censure sull’unico centro di imputazione, perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito e, per il vizio motivazionale, precluse dalla disciplina della doppia conforme; infine inammissibile il motivo relativo alle differenze retributive per difetto di autosufficienza. Le spese sono state poste a carico di ciascun ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
La subordinazione va accertata in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, non alla sola qualificazione formale data dalle parti.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che la valutazione degli indici di subordinazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
Invocato dai ricorrenti per contestare gli indizi presuntivi, ma la Corte non accoglie la censura.
Richiamato nei motivi, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione nel modo di apprezzare le prove.
La Corte d’appello non lo ha applicato come disciplina del licenziamento, ma ha accertato la nullità dei contratti di collaborazione e il diritto al ripristino del rapporto subordinato con risarcimento dalla messa in mora.
Invocato per sostenere una diversa interpretazione della volontà contrattuale, ma la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto all’accertata natura reale del rapporto.
Richiamato nei motivi sulla imputazione solidale, senza accoglimento.
Richiamato per sostenere la simulazione/fittizietà del collegamento tra società, ma la Corte considera la censura inammissibile o infondata.
Richiamato nei motivi sulla simulazione, senza esito favorevole ai ricorrenti.
Richiamato nei motivi in tema di organizzazione d’impresa e centro di imputazione.
Richiamato per il collegamento societario, ma non ritenuto decisivo.
Richiamato nei motivi, ma non centrale nella decisione.
Richiamato a sostegno della tesi del gruppo o collegamento tra imprese, senza accoglimento.
art. 1, commi 47-68, l. n. 92 del 2012
La doglianza sul rito Fornero è stata dichiarata inammissibile per assenza di uno specifico pregiudizio processuale.
Invocato per omessa pronuncia sulle differenze retributive, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e di specifica trascrizione degli atti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme, se il fatto è stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di merito.
Richiamato per affermare la preclusione al vizio di motivazione in caso di doppia conforme.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo.
L’omesso deposito o la mancata specifica indicazione degli atti posti a fondamento del motivo comporta inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione: la forma contrattuale scelta dalle parti non è decisiva se il rapporto, in fatto, presenta gli indici della subordinazione.
- Gli indici sintomatici della subordinazione devono essere valutati complessivamente e possono consistere in continuità della prestazione, inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, osservanza di orari predeterminati, sottoposizione al controllo gerarchico e retribuzione fissa.
- La mera esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese non basta, da sola, a fondare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; occorre un quid pluris, desumibile da una reale unitarietà organizzativa e direttiva.
- La censura relativa al rito speciale è inammissibile se non è dedotto uno specifico e concreto pregiudizio alle prerogative difensive derivante dalla scelta del rito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti su cui si fonda la censura vanno indicati e, nei passaggi essenziali, trascritti o comunque localizzati nel fascicolo.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione contro una sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado su fatto storico già ricostruito negli stessi termini (doppia conforme).
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