Cassazione Civile, Ordinanza n. 21925/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti, impiegate come stenotipiste addette alla raccolta in udienza degli atti dibattimentali e alla creazione in ufficio di file audio registrati nel Portale Giustizia, avevano agito per ottenere la condanna in solido del Consorzio Astrea, della curatela del fallimento della Meeting Sud s.r.l. e del Ministero della giustizia al pagamento di differenze retributive per avere svolto un numero di ore di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto la domanda, rilevando una carenza di allegazione sui fatti costitutivi (soprattutto sotto il profilo spazio-temporale) e reputando comunque insufficiente il materiale documentale prodotto. In Cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato con gli artt. 2719 e 2729 c.c., 99, 112, 115, 414 c.p.c. e 36 Cost., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non assolto l'onere di compiuta allegazione; 2) nullità del procedimento per violazione dell'art. 420 c.p.c., connessa agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere ammesso ulteriori prove sulle ore effettivamente lavorate; 3) censura sulle spese di lite, assumendone l'ingiustizia alla luce della fondatezza delle pretese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico: la ricorrente si è limitata a elencare le norme asseritamente violate senza spiegare in modo specifico e intellegibile in che cosa consistesse l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata; inoltre, le censure si risolvevano in una critica alla valutazione di merito sulla insufficienza delle allegazioni introduttive, senza riportare e trascrivere il contenuto degli atti introduttivi, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. applicabile ratione temporis. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la richiesta di prova presupponeva una chiara e completa allegazione dei fatti costitutivi, già ritenuta carente e non scalfita dal primo motivo. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito, trattandosi di mera conseguenza dell'eventuale accoglimento degli altri motivi. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese in favore del Ministero della giustizia ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte osserva però che la censura non spiega specificamente in che modo la decisione vi si ponga in contrasto.
menzionato nel motivo di ricorso, ma senza una critica specifica e autosufficiente sulla sua violazione.
menzionato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni, senza sviluppo argomentativo idoneo.
richiamato dalle ricorrenti, ma senza specifica dimostrazione dell'errore di diritto.
richiamato nel primo motivo; la Corte rileva l'assenza di una critica puntuale alla sentenza impugnata.
richiamato nei motivi; la Corte ne esclude la decisività in assenza di adeguata allegazione dei fatti costitutivi.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
richiamato in relazione al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di merito e al dovere di allegazione.
art. 36 Cost.
richiamato a sostegno della pretesa retributiva, senza che la censura superi i rilievi di inammissibilità.
richiamato nel secondo motivo come parametro della doglianza sulla mancata ammissione delle prove.
la Corte ribadisce che i motivi devono essere ricondotti correttamente al vizio denunciato e devono essere specifici e autosufficienti.
richiamato come norma che impone specificità del motivo e trascrizione degli atti/documenti rilevanti; la sua violazione conduce all'inammissibilità.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di deposito degli atti necessari al vaglio del ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è inammissibile se si limita a elencare le norme asseritamente violate senza spiegare, con argomentazioni specifiche e intellegibili, in che modo la motivazione della sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse.
- Quando si deduce la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della domanda o dei fatti costitutivi, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorso rispetta gli oneri di specificità e di autosufficienza, inclusa la trascrizione del contenuto rilevante degli atti stessi.
- La richiesta di ammissione di mezzi istruttori presuppone una previa allegazione completa e chiara dei fatti costitutivi della pretesa; in difetto di tale base fattuale, la doglianza sulla mancata istruzione probatoria non può essere accolta.
- Le censure sulle spese di lite, quando sono formulate come mera conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi, restano assorbite se tali motivi vengono dichiarati inammissibili o rigettati.
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