Cassazione Civile, Ordinanza n. 21941/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal subentro di una società in un appalto relativo a un cantiere per lavori della metropolitana. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento che, al momento del cambio appalto, si fosse verificato un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. dalla precedente appaltatrice alla società subentrante, con conseguente diritto all'assunzione alle dipendenze di quest'ultima, mantenendo il medesimo trattamento economico e contrattuale. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo decisivo che, alla data del 10 gennaio 2019, fossero passati alla subentrante beni materiali di rilevante entità e che il compendio aziendale fosse rimasto sostanzialmente integro e utilizzato dalla nuova impresa per proseguire l'attività nel cantiere. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a suo carico l'onere di provare il mancato utilizzo dei beni trasferiti; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per erronea nozione di trasferimento d'azienda, per mancata verifica della preesistenza e autonomia funzionale del ramo ceduto e per irrilevante valorizzazione del solo uso dei beni da parte della subentrante; 3) vizio motivazionale, per motivazione illogica e contraddittoria, anche in relazione alla natura dell'appalto e all'asserita esecuzione di un'opera determinata; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserito errore di percezione delle prove e travisamento di deposizioni testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente o comunque ritenendoli infondati/inammissibili. Ha affermato che la Corte d'appello ha applicato correttamente i principi in materia di trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda, valorizzando elementi probatori idonei a dimostrare la continuità dell'entità economica trasferita: passaggio di beni materiali di rilevante entità, permanenza in cantiere di lavoratori già dipendenti della precedente appaltatrice, uso dei medesimi macchinari e strumenti, prosecuzione dell'attività nel medesimo contesto appaltistico. Ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 2697 c.c., perché l'onere della prova dei presupposti dell'art. 2112 c.c. gravava sul lavoratore, ma la decisione di merito non era fondata su una erronea ripartizione dell'onere probatorio; piuttosto, la Corte territoriale aveva accertato in fatto la sussistenza dei presupposti del trasferimento, e la questione del mancato utilizzo dei beni dalla parte ricorrente si collocava sul piano di un'eccezione paralizzante. Ha inoltre precisato che, secondo la giurisprudenza interna ed eurounitaria richiamata, il ramo ceduto deve essere preesistente e autonomo funzionalmente già al momento dello scorporo, ma nel caso concreto tali requisiti risultavano comunque desumibili dal fatto che il complesso organizzato già esistente era stato trasferito e poi utilizzato dalla subentrante per alcuni mesi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché teso in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, e perché il denunciato travisamento della prova va dedotto nei rimedi appropriati secondo la natura dell'errore. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il trasferimento di ramo d'azienda richiede la preesistenza e l'autonomia funzionale dell'entità ceduta; la continuità dell'identità del complesso trasferito va verificata anche alla luce del passaggio di beni materiali e immateriali e dell'effettiva prosecuzione dell'attività.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
È il parametro invocabile per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Il vizio motivazionale è escluso quando la motivazione sia logicamente percepibile e ancorata a fatti e regole giuridiche coerenti; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando attribuisce maggior attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
È richiamato per evidenziare che l'art. 2112 c.c. opera come deroga al principio del necessario consenso del contraente ceduto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., il giudice deve accertare se l'entità economica trasferita conservi la propria identità e se il ramo sia già preesistente e funzionalmente autonomo al momento dello scorporo, non essendo sufficiente la mera successione in un appalto o il semplice impiego di personale e mezzi altrui.
- Nel caso di appalti non labour intensive, ai fini della verifica del trasferimento d'azienda assume particolare rilievo il passaggio di beni materiali di non trascurabile entità e la loro successiva utilizzazione da parte del soggetto subentrato nella prosecuzione dell'attività.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando la censura mira, in realtà, a contestare la valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
- La censura di vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, essendo sindacabile in cassazione solo la motivazione apparente, perplessa o logicamente incoerente nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; occorre che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai casi consentiti.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non coincide con la diversa lettura del materiale probatorio offerta dalla parte soccombente e non consente, di regola, una nuova valutazione del merito in sede di legittimità.
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