Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già formalmente dipendente della precedente impresa appaltatrice del servizio di igiene urbana di un Comune, aveva chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società subentrata nell'appalto e il risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni non percepite dalla mancata assunzione. La domanda era fondata sulla clausola sociale prevista dall'art. 6 del c.c.n.l. FISE. I giudici di merito avevano rigettato la domanda perché, pur essendo pacifico che il nominativo del lavoratore non fosse inserito nell'elenco dei lavoratori da assumere trasmesso dal Comune alla società subentrante, non era stata provata la condizione richiesta dalla clausola collettiva: l'adibizione ordinaria all'appalto nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 c.c.n.l. FISE, sostenendo che il mancato inserimento nell'elenco non poteva essere decisivo e che l'onere probatorio non gravava sul lavoratore, richiamando per analogia la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che vi fosse continuità del rapporto con la società subentrante nell'appalto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il secondo perché introduceva una questione estranea al thema decidendum e non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito; il primo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata non sul solo mancato inserimento nell'elenco ma soprattutto sulla mancata prova del presupposto sostanziale di adibizione ordinaria all'appalto, onere che incombeva sul lavoratore ex art. 2697 c.c., con irrilevanza del richiamo al diverso regime probatorio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la controversia riguardasse non la continuità del rapporto ex art. 2112 c.c., ma il diritto all'assunzione ex novo sulla base della clausola sociale del c.c.n.l. FISE; pertanto la censura relativa all'art. 2112 c.c. era estranea alla decisione di merito e comunque non era stata specificamente allegata come dedotta nei precedenti gradi. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 6 c.c.n.l. FISE, la Corte ha affermato che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sulla mancata prova del fatto costitutivo del diritto all'assunzione, cioè l'ordinaria adibizione del lavoratore all'appalto nel periodo rilevante, prova che incombeva sul ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato, oltre distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della controparte.
Norme richiamate
art. 6 c.c.n.l. FISE
240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto
La clausola sociale attribuisce il diritto all'assunzione solo se il lavoratore prova di essere stato ordinariamente adibito all'appalto nel periodo indicato; il mancato inserimento nell'elenco dei lavoratori non esaurisce il tema, ma il requisito sostanziale resta da dimostrare.
La disciplina della continuità del rapporto per trasferimento d'azienda non è pertinente quando la domanda riguarda l'assunzione ex novo presso l'impresa subentrante in un appalto e non il trasferimento di azienda; una censura fondata su tale norma è inammissibile se estranea al thema decidendum e non dedotta specificamente nei gradi di merito.
L'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'assunzione ex clausola sociale grava sul lavoratore che lo invoca.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda il diritto all'assunzione presso l'impresa subentrante in un appalto sulla base di una clausola sociale, il giudice deve verificare il concreto possesso dei requisiti previsti dalla clausola collettiva e non può limitarsi al dato formale dell'inclusione o meno in un elenco trasmesso dal committente o dall'impresa cessante.
- Il lavoratore che invoca l'applicazione di una clausola sociale deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compresa l'effettiva e ordinaria adibizione all'appalto nel periodo richiesto dalla fonte collettiva.
- È inammissibile in cassazione la censura che prospetti una disciplina giuridica non pertinente rispetto alla domanda decisa nei gradi di merito, come il richiamo all'art. 2112 c.c. quando la lite concerne soltanto un obbligo di assunzione ex novo previsto da contratto collettivo.
- La comparazione con il regime probatorio di fattispecie diverse, come il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è inconferente se la causa attiene alla prova dei presupposti di un distinto diritto all'assunzione.
- In sede di legittimità, la deduzione di una questione nuova richiede la specifica allegazione della sua precedente proposizione nei gradi di merito e l'indicazione dell'atto processuale in cui essa è stata sollevata.
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