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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21923/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva la condanna della struttura presso cui aveva prestato attività al pagamento di differenze retributive, sostenendo che il rapporto di lavoro subordinato fosse iniziato in data anteriore rispetto a quella formalizzata e che l'orario effettivamente osservato fosse superiore o diverso da quello riconosciuto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi, ritenendo non dimostrata la data di inizio del rapporto né l'orario di lavoro allegato, giudicando giustificata la mancata escussione di un testimone e valorizzando il fatto che alcuni verbali dichiarativi di altri lavoratori non risultavano depositati nel fascicolo telematico. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) omesso esame di un documento contenente i turni di lavoro, sottoscritto dalla controparte e poi tardivamente disconosciuto; 2) violazione degli artt. 2126 e 2697 c.c. e dell'art. 35 Cost., lamentando la mancata valutazione di atti penali, verbali ispettivi INPS e testimonianze che avrebbero dimostrato l'esistenza di un rapporto già in epoca precedente e il concreto orario svolto; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sull'efficacia probatoria dei verbali ispettivi; 4) violazione dell'art. 2697 e dell'art. 244 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e difetto di pronuncia su eccezioni, con censura della mancata ammissione di prova testimoniale, CTU contabile e altre istanze istruttorie; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alle spese, sul presupposto della fondatezza della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla doppia conforme e, quanto al documento sui turni, la dedotta errata percezione del suo deposito integrerebbe al più un errore revocatorio da far valere con l'apposito rimedio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, operazione preclusa in sede di legittimità e comunque ostacolata dalla doppia conforme. Ha ritenuto infondato il terzo motivo nella parte relativa alla motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello esponeva chiaramente le ragioni del rigetto basate sulla mancanza di prova dei fatti costitutivi; ha inoltre precisato che i verbali degli ispettori fanno piena prova solo per i fatti direttamente attestati dai verbalizzanti, mentre le dichiarazioni di terzi da essi raccolte sono liberamente valutabili. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a contestare il merito delle scelte istruttorie del giudice, in particolare la mancata ammissione della prova testimoniale e della CTU, attività discrezionali non sindacabili in cassazione. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito dal rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se le ragioni di fatto delle due decisioni coincidono.

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore denunciato circa l'avvenuto deposito di un documento, se riconducibile a svista percettiva del giudice, integra in astratto un vizio revocatorio da far valere con lo specifico rimedio.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia probatoria del documento sottoscritto, ma la Corte non ha accolto la censura perché tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non utile a fondare un vizio di legittimità quando la censura si risolva nella contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato in tema di prestazione lavorativa di fatto; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole perché ha ritenuto inammissibile la doglianza come rivolta alla ricostruzione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere della prova è stata respinta perché la parte ricorrente chiedeva, in sostanza, una diversa valutazione delle prove, non una reale violazione della regola sull'onere probatorio.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa lavoristica, senza che la Corte ravvisasse una violazione autonoma rilevante in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio poiché la decisione era sorretta da motivazione comprensibile e non meramente apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per difetto di pronuncia; la Corte non ha ravvisato omissioni decisive nella sentenza impugnata.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ammissione della prova testimoniale, ma la sua applicazione resta rimessa al giudice di merito nel quadro della valutazione di rilevanza e decisività.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta assorbita dal rigetto del ricorso principale; le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, salvo che il ricorrente dimostri specificamente la diversità delle rationes decidendi delle due pronunce.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta: se la critica investe il merito dell'accertamento, il motivo è inammissibile.
  • I verbali degli ispettori del lavoro o degli enti previdenziali fanno piena prova soltanto dei fatti attestati direttamente dai verbalizzanti o compiuti in loro presenza; le dichiarazioni rese da terzi ai verbalizzanti restano liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri elementi istruttori.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o di consulenza tecnica d'ufficio è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifiche violazioni processuali, ma non come sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito quanto alla rilevanza o decisività del mezzo istruttorio.
  • Un documento che si assume erroneamente non prodotto o non esaminato può, se l'errore riguarda la sua stessa percezione materiale da parte del giudice, integrare un vizio revocatorio da far valere con il rimedio di cui all'art. 395 c.p.c., non con il ricorso per cassazione ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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