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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21922/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio, nel gennaio 2019, di un appalto da una cooperativa appaltatrice a una società subentrante. I lavoratori già impiegati nell’appalto hanno chiesto l’accertamento della sussistenza di un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., con conseguente diritto a passare alle dipendenze della società subentrante dal 10.1.2019, alle medesime condizioni retributive e contrattuali, oltre alle differenze retributive maturate e alla regolarizzazione contributiva. La Corte d’appello aveva confermato la decisione favorevole ai lavoratori, valorizzando il passaggio alla subentrante di beni strumentali di rilevante entità, la permanenza delle maestranze sul cantiere e la prosecuzione dell’attività con i medesimi mezzi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe confuso la disciplina del trasferimento d’azienda con quella del subentro nell’appalto e avrebbe valorizzato elementi pertinenti alla diversa fattispecie di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003; (2) violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per erronea ricostruzione della nozione di trasferimento d’azienda e omesso esame di elementi costitutivi della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva effettivamente verificato la ricorrenza dei presupposti del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., con un accertamento di fatto coperto da doppia conforme: passaggio di un complesso di beni idoneo a consentire la continuazione dell’attività, rilevante entità dei beni e macchinari trasferiti, utilizzo degli stessi da parte della subentrante, permanenza dei lavoratori sul cantiere e prosecuzione dell’attività di impresa. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., chiarendo che l’onere probatorio gravava su chi invocava l’effetto traslativo e che, nel caso concreto, l’accertamento di merito era stato compiuto sulla base delle emergenze istruttorie; ha inoltre precisato che l’eventuale prova della mancata utilizzazione dei beni rimasti sul cantiere attiene a un’eccezione paralizzante, non ai fatti costitutivi della domanda. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che, ai fini dell’art. 2112 c.c., è necessario un ramo dotato di autonomia funzionale e preesistente al trasferimento, in coerenza con la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria, e che tale requisito risultava accertato in fatto dalla corte territoriale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriori conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    È stata la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge nelle due doglianze proposte.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La Corte ha escluso che la disciplina del subentro nell’appalto fosse applicabile al caso concreto ratione temporis e ha rilevato che la corte di merito non aveva confuso tale fattispecie con quella dell’art. 2112 c.c.

  • art. 2112 c.c.

    È la norma sostanziale applicata per ritenere integrato un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda con continuità dei rapporti di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione dell’onere della prova, affermando che l’accertamento dei presupposti del trasferimento era stato compiuto secondo le emergenze istruttorie e che la prova di fatti impeditivi/ostativi gravava sulla società.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per evidenziare che l’effetto traslativo ex art. 2112 c.c. deroga al principio del necessario consenso del contraente ceduto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.c.

    Richiamato per affermare la presenza di doppia conforme di merito e la conseguente stabilità dell’accertamento fattuale.

  • art. 32 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato nel passaggio motivazionale relativo alla nozione di ramo d’azienda e all’autonomia funzionale dell’entità ceduta.

  • direttiva 2001/23/CE

    l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4

    Richiamata per affermare che l’autonomia dell’entità ceduta deve preesistere al trasferimento.

  • art. 6, par. 1, commi 1 e 4, direttiva 2001/23/CE

    La Corte richiama la giurisprudenza eurounitaria secondo cui l’entità trasferita deve conservare la propria autonomia, che deve già preesistere al trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., il giudice deve verificare in concreto se vi sia stato il passaggio di un complesso di beni idoneo a consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa, non essendo necessario che siano trasferiti tutti i beni dell’azienda, purché il compendio conservi un residuo di organizzazione e una propria attitudine funzionale.
  • Ai fini dell’art. 2112 c.c., il ramo ceduto deve essere dotato di autonomia funzionale già al momento dello scorporo e tale autonomia deve preesistere al trasferimento; il requisito va letto in coerenza con la giurisprudenza eurounitaria sulla conservazione dell’identità dell’entità trasferita.
  • La verifica della sussistenza del trasferimento di azienda è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in presenza di doppia conforme, esso è difficilmente censurabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente e non meramente apparente.
  • L’onere di provare i requisiti dell’effetto traslativo che si intende far valere ex art. 2112 c.c. grava sulla parte che invoca tale disciplina; la prova di fatti impeditivi o paralizzanti della pretesa segue invece la logica dell’eccezione.
  • Nel subentro in un appalto, il mero avvicendamento tra appaltatori non esclude di per sé il trasferimento d’azienda: occorre accertare se, oltre al personale, siano passati anche beni, mezzi e organizzazione tali da integrare la continuità dell’entità economica.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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