Cassazione Civile, Ordinanza n. 22937/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da atti di recupero di crediti IVA ritenuti fittizi, utilizzati per compensare debiti verso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha ricostruito induttivamente maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, disconoscendo costi dedotti/detratti in relazione a fatture ritenute oggettivamente inesistenti. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio e accolto, sostanzialmente, la tesi della contribuente sul preteso doppio recupero IVA e sulla deducibilità di ulteriori costi. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa ex art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare una precedente decisione della stessa Commissione, senza confrontarsi con i motivi di appello e con le specifiche censure dell'Ufficio sulla non configurabilità del doppio recupero e sulla deducibilità dei costi; 2) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c., per avere la CTR riconosciuto costi ulteriori nonostante l'ammissione del legale rappresentante circa la fittizietà di quelli indicati in dichiarazione; 3) violazione della disciplina in materia di accertamento e riscossione tributaria, per avere la CTR ritenuto incompatibili l'azione di recupero delle compensazioni indebite e quella di accertamento dei maggiori imponibili, mentre si trattava di attività distinte e il divieto di doppia imposizione sarebbe comunque rilevante solo in fase di riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR apparente sia sul tema del preteso doppio recupero IVA sia sul riconoscimento di ulteriori costi deducibili, perché la decisione di appello si era risolta in un richiamo apodittico a una precedente sentenza della medesima Commissione, senza autonoma e sufficiente confutazione dei motivi di gravame dell'Ufficio. Sono stati pertanto assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone che la sentenza del giudice tributario contenga la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la mancanza di un reale apparato argomentativo integra nullità.
sono richiamati per sostenere che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede di verifica avrebbero valore confessorio e probatorio pieno.
art. 1, comma 421, L. n. 311 del 2004
è evocato dalla ricorrente nel quadro dei poteri di recupero dell'Amministrazione finanziaria.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
è richiamato in relazione alla ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi.
è richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina accertativa invocata.
è richiamato in relazione all'accertamento IVA e ai poteri di rettifica dell'Ufficio.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni della decisione richiamata, dia conto sia pure sinteticamente delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame; il mero rinvio apodittico a una sentenza precedente non consente il controllo sull'iter logico della decisione.
- Ricorre la motivazione apparente quando la sentenza indica solo in modo formale una ragione della decisione, senza rendere percepibili gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il convincimento del giudice.
- Nel processo tributario il giudice di appello deve confrontarsi con le specifiche censure formulate dall'Ufficio o dalla parte appellante; la mancata considerazione dei motivi di gravame può determinare nullità della sentenza per difetto di motivazione.
- L'adesione alla sentenza di primo grado non è di per sé illegittima, ma deve essere accompagnata da un minimo di autonoma valutazione critica delle censure proposte in appello e delle ragioni per cui esse sono ritenute infondate.
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