Cassazione Civile, Ordinanza n. 25726/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente, per l'anno d'imposta 2007, un avviso di accertamento con cui le imputava per trasparenza un maggior reddito di partecipazione derivante da rettifiche operate nei confronti della società partecipata, con contestazione di omissioni contabili e dichiarative della società (omessa tenuta delle scritture, omessa contabilizzazione di costi, omessa conservazione di fatture per acquisti intracomunitari, omessa compilazione dei modelli INTRA). La contribuente aveva impugnato l'atto eccependo la decadenza dal potere accertativo per mancata prova del raddoppio dei termini, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato l'inoltro della notizia di reato all'autorità giudiziaria. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente; l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario e della società, in ragione del litisconsorzio necessario nelle controversie sul reddito di società di persone; dall'altro, la violazione della disciplina sul raddoppio dei termini, sostenendo che esso operasse in presenza di fatti astrattamente costituenti reato indipendentemente dall'effettiva denuncia o dall'inizio dell'azione penale, restando al giudice tributario il solo controllo sui presupposti dell'obbligo di denuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario, perché la contribuente aveva dedotto questioni personali e autonome rispetto all'accertamento del reddito sociale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini opera al ricorrere di fatti che comportano l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari, senza necessità di prova dell'effettiva presentazione della denuncia o dell'esercizio dell'azione penale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio sul raddoppio dei termini e verificando se sussistessero i presupposti dell'obbligo di denuncia, secondo una valutazione "ora per allora" limitata a tale profilo e non all'accertamento del reato.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
nella versione ratione temporis applicabile, anteriormente alla sostituzione avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 131, della legge n. 208 del 2015
il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. n. 74 del 2000; il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'effettiva presentazione della denuncia o l'accertamento del reato
rileva come norma che impone la denuncia all'autorità giudiziaria quando emergano fatti astrattamente riconducibili a reati tributari
individua i reati tributari la cui astratta configurabilità può far scattare il raddoppio dei termini di accertamento
artt. 14, 29 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati dalla ricorrente a sostegno della nullità del giudizio per mancata partecipazione di un litisconsorte necessario
artt. 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per dedurre violazioni processuali connesse al contraddittorio e alla nullità del processo
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio
richiamato per affermare la perpetuatio dell'ufficio di difensore, con inefficacia della rinuncia al mandato nonostante la comunicazione alla Corte
richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e della imputazione per trasparenza ai soci
richiamato per descrivere la posizione del socio accomandante e dell'accomandatario nella società in accomandita semplice
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo all'imputazione per trasparenza dei redditi di società di persone, il litisconsorzio necessario tra società e soci sussiste solo quando sia in discussione il reddito sociale in sé; non sussiste invece quando il socio impugni l'atto per questioni personali e autonome, come la decadenza dal potere di accertamento o la propria posizione soggettiva.
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dalla disciplina previgente opera quando emergano fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale per reati tributari, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia o dall'avvio del procedimento penale.
- Il controllo del giudice tributario sul raddoppio dei termini è limitato a una valutazione 'ora per allora' della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; non può estendersi all'accertamento del reato in sede tributaria.
- Per escludere un uso pretestuoso del raddoppio dei termini, il giudice verifica solo la concreta ricorrenza degli elementi che facevano sorgere l'obbligo di denuncia, non la fondatezza penale piena dell'addebito.
- Nelle società in accomandita semplice, la struttura dei poteri sociali e il regime di imputazione per trasparenza consentono di riferire ai soci gli effetti dell'accertamento fondato su fatti penalmente rilevanti emersi a carico degli organi sociali.
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