Cassazione Civile, Ordinanza n. 25703/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un proprietario di un fondo aveva convenuto in giudizio i titolari di due fondi confinanti per ottenere la declaratoria di estinzione di una servitù di passo carrabile e pedonale, prevista in una scrittura privata di acquisto di fondi originariamente comuni e poi frazionati. Il ricorrente sosteneva che la servitù, pur pattuita in contratto, dovesse essere qualificata come coattiva, perché posta a tutela di un'esigenza di evitare l'interclusione del fondo, e che tale presupposto fosse poi venuto meno, con conseguente estinzione ex art. 1055 c.c. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la servitù fosse volontaria e non soggetta alla disciplina invocata, rigettando la domanda. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: violazione degli artt. 1051, 1052, 1054, 1055 e 2697 c.c. per la qualificazione della servitù; violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. per la ritenuta rinuncia implicita alle prove testimoniali richieste; violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per mancata valutazione delle prove orali e documentali sulla pretesa interclusione; violazione del d.m. 55/2014 e dell'art. 15 c.p.c. quanto alla determinazione del valore della controversia ai fini delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la copia della sentenza munita della relata di notificazione; la produzione successiva non era idonea a sanare il vizio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non risultava comunque rispettato il termine breve. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura coattiva del passaggio, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle servitù di passaggio, senza scrutinio di merito
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle servitù coattive, senza decisione sul punto
norma invocata per sostenere l'estinzione della servitù; la Corte non si pronuncia sulla fondatezza della tesi sostanziale
richiamato per il tema dell'onere della prova, senza esame di merito
invocato in relazione alla gestione delle conclusioni e delle richieste istruttorie in primo grado
invocato per contestare la valutazione della rinuncia alle prove in via di fatto
richiamato per denunciare l'omesso esame delle prove e dei documenti
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
richiamato sul valore della controversia ai fini delle spese
richiamato per la liquidazione dei compensi e il valore della causa
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
norma decisiva: la mancata produzione della sentenza impugnata munita di relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso quando risulti che la sentenza è stata notificata
la produzione dei documenti richiesti deve avvenire entro il termine perentorio previsto dalla norma; non è sanabile tardivamente
richiamato per individuare l'eventuale produzione della sentenza da parte del controricorrente nel termine utile
la Corte esclude che la produzione tardiva possa sanare l'omissione mediante tale norma
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza
richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per gli effetti processuali conseguenti alla decisione conforme alla proposta
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
applicato perché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna ulteriore per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume l'onere di depositarne entro il termine dell'art. 369 c.p.c. la copia autentica munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso.
- La sanzione dell'improcedibilità opera anche se la notificazione della sentenza è avvenuta a mezzo PEC e anche se il controricorrente non solleva eccezioni, poiché il controllo sulla procedibilità è officioso.
- La successiva produzione della relata o della documentazione necessaria oltre il termine perentorio non sana l'omissione, salvo che la sentenza con relata sia stata tempestivamente prodotta dalla controparte o acquisita nei casi espressamente previsti dalla legge.
- La verifica della tempestività del ricorso rispetto al termine breve presuppone la disponibilità, sin dal deposito, della documentazione idonea a dimostrare la notificazione della sentenza; in mancanza, la parte ricorrente sopporta le conseguenze processuali della propria dichiarazione.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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