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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25703/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Un proprietario di un fondo aveva convenuto in giudizio i titolari di due fondi confinanti per ottenere la declaratoria di estinzione di una servitù di passo carrabile e pedonale, prevista in una scrittura privata di acquisto di fondi originariamente comuni e poi frazionati. Il ricorrente sosteneva che la servitù, pur pattuita in contratto, dovesse essere qualificata come coattiva, perché posta a tutela di un'esigenza di evitare l'interclusione del fondo, e che tale presupposto fosse poi venuto meno, con conseguente estinzione ex art. 1055 c.c. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la servitù fosse volontaria e non soggetta alla disciplina invocata, rigettando la domanda. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: violazione degli artt. 1051, 1052, 1054, 1055 e 2697 c.c. per la qualificazione della servitù; violazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. per la ritenuta rinuncia implicita alle prove testimoniali richieste; violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per mancata valutazione delle prove orali e documentali sulla pretesa interclusione; violazione del d.m. 55/2014 e dell'art. 15 c.p.c. quanto alla determinazione del valore della controversia ai fini delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei quattro motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la copia della sentenza munita della relata di notificazione; la produzione successiva non era idonea a sanare il vizio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non risultava comunque rispettato il termine breve. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura coattiva del passaggio, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso

  • art. 1052 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle servitù di passaggio, senza scrutinio di merito

  • art. 1054 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina delle servitù coattive, senza decisione sul punto

  • art. 1055 c.c.

    norma invocata per sostenere l'estinzione della servitù; la Corte non si pronuncia sulla fondatezza della tesi sostanziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il tema dell'onere della prova, senza esame di merito

  • art. 189 c.p.c.

    invocato in relazione alla gestione delle conclusioni e delle richieste istruttorie in primo grado

  • art. 190 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione della rinuncia alle prove in via di fatto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omesso esame delle prove e dei documenti

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 15 c.p.c.

    richiamato sul valore della controversia ai fini delle spese

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione dei compensi e il valore della causa

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    norma decisiva: la mancata produzione della sentenza impugnata munita di relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso quando risulti che la sentenza è stata notificata

  • art. 369 c.p.c.

    la produzione dei documenti richiesti deve avvenire entro il termine perentorio previsto dalla norma; non è sanabile tardivamente

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per individuare l'eventuale produzione della sentenza da parte del controricorrente nel termine utile

  • art. 372 c.p.c.

    la Corte esclude che la produzione tardiva possa sanare l'omissione mediante tale norma

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per gli effetti processuali conseguenti alla decisione conforme alla proposta

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio

  • art. 96 c.p.c.

    applicato perché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna ulteriore per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume l'onere di depositarne entro il termine dell'art. 369 c.p.c. la copia autentica munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso.
  • La sanzione dell'improcedibilità opera anche se la notificazione della sentenza è avvenuta a mezzo PEC e anche se il controricorrente non solleva eccezioni, poiché il controllo sulla procedibilità è officioso.
  • La successiva produzione della relata o della documentazione necessaria oltre il termine perentorio non sana l'omissione, salvo che la sentenza con relata sia stata tempestivamente prodotta dalla controparte o acquisita nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La verifica della tempestività del ricorso rispetto al termine breve presuppone la disponibilità, sin dal deposito, della documentazione idonea a dimostrare la notificazione della sentenza; in mancanza, la parte ricorrente sopporta le conseguenze processuali della propria dichiarazione.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitùProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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