Cassazione Civile, Ordinanza n. 25709/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società immobiliare per ricavi non dichiarati relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007. Sulla base di tale accertamento venivano emessi atti impositivi anche nei confronti dei soci, tra cui il ricorrente, titolare del 50% della società, che impugnava gli avvisi a lui notificati e le successive cartelle emesse da Equitalia. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio chiedeva la sospensione ai sensi della disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla legge n. 197 del 2022. Successivamente depositava domanda di definizione, ricevute di presentazione e quietanze del pagamento della prima rata. L'Agenzia delle entrate comunicava alla Corte che la domanda era regolare e che il pagamento era stato eseguito nei limiti della solidarietà, con conseguente perfezionamento della definizione e cessazione della materia del contendere nei confronti del contribuente.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata della lite tributaria e della regolarità della relativa istanza e dei versamenti comunicata dall'Agenzia delle entrate. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura tipica dei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 190, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia"
La norma individua le controversie definibili in cassazione e il criterio di quantificazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
Il deposito della domanda e della prova del pagamento entro il termine previsto consente la sospensione del processo e costituisce presupposto procedurale per la definizione agevolata.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
Il perfezionamento della definizione, documentato nel processo, impone la declaratoria di estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024..."
La Corte richiama la disciplina del diniego come eventuale atto successivo alla definizione, impugnabile nei modi e termini previsti.
art. 1, comma 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198"
In caso di successivo diniego, la legge prevede un rimedio specifico contro il provvedimento di estinzione già pronunciato.
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in L. 21 aprile 2023, n. 41
La norma è richiamata per il flusso informativo con cui l'Agenzia delle entrate comunica alla Corte l'elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione e i relativi versamenti.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56
La norma è richiamata come modifica del comma 197 sulla sospensione e sul deposito della documentazione per la definizione agevolata.
art. 20, comma 1, lett. e), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56
La norma è richiamata come modifica del comma 200 sulla notificazione del diniego e sui rimedi impugnatori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché esso opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente deposita rituale domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e la prova del versamento dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto se l'Agenzia competente ne conferma la regolarità.
- La definizione agevolata della lite tributaria produce la cessazione della materia del contendere e comporta l'estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
- Il successivo eventuale diniego della definizione non incide automaticamente sulla declaratoria di estinzione, ma segue il regime speciale di impugnazione e revocazione previsto dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la disciplina che lo prevede opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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