Cassazione Civile, Ordinanza n. 25704/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un soggetto aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione di un'area in Roma, assumendo di averla posseduta continuativamente per oltre vent'anni. Nel giudizio di primo grado la società evocata in giudizio era rimasta contumace, mentre era intervenuto il condominio, che aveva contestato la domanda e chiesto il riconoscimento della propria proprietà e il rilascio del bene. Il tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione sono stati proposti sei motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per il mancato esame di documenti prodotti solo in appello, ritenuti dal ricorrente sopravvenuti e rilevanti per provare il possesso; 2) violazione degli artt. 2643, 2644 e 2697 c.c. per avere la corte escluso che la documentazione sui registri immobiliari provasse la proprietà in capo alla società e per avere coinvolto il condominio; 3) violazione degli artt. 1117 e 2697 c.c. per l'erronea individuazione del condominio come legittimato passivo e per il richiamo, ritenuto infondato, alla mancata prova della riserva della proprietà esclusiva dell'area; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e ammissione della prova testimoniale, deducendo ultra petizione e la mancata considerazione che i testi erano già stati ammessi in primo grado; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per l'asserita mancata corrispondenza tra il bene descritto nei documenti del condominio e l'area occupata dal ricorrente; 6) nullità della sentenza sulle spese, assumendo che l'accoglimento della domanda avrebbe imposto la condanna del condominio alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, terzo e quinto motivo, ha ritenuto parzialmente inammissibile e per il resto infondato il quarto, e ha dichiarato assorbito il sesto. Ha quindi rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato e, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con possibile condanna alla somma in favore della cassa delle ammende secondo l'orientamento richiamato. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese.
Norme richiamate
norma richiamata come base del procedimento introduttivo di primo grado
in appello non possono essere liberamente introdotti nuovi mezzi di prova; tuttavia il ricorrente deve anche allegare e dimostrare in modo autosufficiente la sopravvenienza o la non imputabilità del mancato deposito in primo grado
nelle ipotesi di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado
il n. 3 non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto; il n. 4 rileva per nullità processuali; il n. 5 è precluso in presenza di doppia conforme se non è dimostrata la diversità delle rationes facti
richiamato dal ricorrente per la trascrizione degli atti immobiliari e l'opponibilità ai terzi
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia verso i terzi degli atti non trascritti
la prova dei fatti costitutivi della proprietà/usucapione incombe sulla parte che la invoca
richiamato in relazione alla presunzione di condominialità delle parti comuni
invocato per denunciare ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata o non pertinente
la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservare la regola; non quando valuti liberamente le prove offerte
l'apprezzamento del materiale probatorio rimane riservato al giudice di merito
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere relatore nel procedimento camerale accelerato
norma richiamata per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. si applicano le disposizioni sulla condanna per responsabilità processuale aggravata e sulla sanzione in favore della cassa delle ammende, anche se gli intimati non si difendono
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la mancata valutazione di documenti o prove, opera l'onere di autosufficienza: il ricorrente deve descrivere compiutamente il contenuto dei documenti, indicare dove siano stati prodotti e spiegare in modo specifico perché siano decisivi.
- In appello, il divieto di nuovi mezzi di prova e documenti non esonera il giudice dal verificare se la parte dimostri l'impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente in primo grado; tuttavia la censura in cassazione è inammissibile se non consente di verificare la posteriorità o la non imputabilità della produzione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'azione di usucapione o di rivendicazione deve essere proposta nei confronti di chi, al momento della domanda, risulta proprietario o possessore del bene; la questione della reale titolarità del bene attiene al merito e non alla mera legittimazione passiva in senso processuale.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o dichiari di non osservare la regola del libero convincimento nei limiti di legge; non è invece denunciabile come violazione di legge la semplice diversa valutazione del materiale probatorio.
- La mancata ammissione di prove testimoniali è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente i capitoli di prova, dimostra la decisività del mezzo istruttorio e il nesso causale tra l'errore processuale e l'esito della decisione.
- Nel giudizio di cassazione definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le sanzioni processuali previste dall'art. 96 c.p.c. anche in assenza di difese degli intimati, per finalità deterrente e sanzionatoria.
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