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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25710/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dalla cessionaria/procuratrice di un credito vantato verso una società debitrice e i suoi garanti, volta a far dichiarare la simulazione assoluta di alcuni atti di compravendita di nuda proprietà con i quali due dei convenuti avevano trasferito i propri beni a una società estera. Il tribunale aveva accolto la domanda solo per alcune vendite, valorizzando la permanenza del possesso e del godimento in capo ai venditori, la consapevolezza della grave situazione debitoria della società garantita e soprattutto la mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo; aveva invece escluso la simulazione per un'altra compravendita. In appello la società acquirente dei beni ha censurato la decisione e, in cassazione, ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e omesso rilievo della carenza di legittimazione attiva dell'attrice; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sempre in relazione alla pretesa carenza di legittimazione attiva, sostenendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata su tale eccezione. Nella memoria la ricorrente ha anche insistito sulla distinzione tra legitimatio ad causam e titolarità sostanziale del rapporto, sostenendo la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla legittimazione attiva perché il rigetto dell'eccezione era già stato espresso dal primo giudice e, non essendo stata proposta una specifica censura in appello, su quel punto si era formato giudicato interno che precludeva il rilievo officioso in cassazione. Ha inoltre osservato che, nel merito, l'eccezione si fondava comunque sulla dedotta nullità delle fideiussioni, circostanza che non escludeva la legittimazione ad agire per la simulazione, essendo sufficiente anche un credito litigioso o eventuale. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche le statuizioni sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione sia stata già decisa in modo espresso in primo grado e non sia stata specificamente devoluta con l'appello; in tal caso opera il giudicato interno.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto erroneamente inquadrato, poiché un vizio processuale avrebbe dovuto essere veicolato come violazione di norme processuali pertinenti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non può essere invocato per denunciare, in realtà, una mancata pronuncia su un'eccezione già coperta da preclusione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha determinato l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito la base procedurale per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.

  • art. 81 c.p.c.

    È richiamato per definire la legitimatio ad causam come potere di proporre l'azione e di subirla nei confronti del soggetto legittimato.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato indirettamente nel distinguere la titolarità sostanziale del rapporto, che resta tema di merito e segue il relativo onere probatorio.

  • art. 2732 c.c.

    È menzionato nella prospettazione difensiva della ricorrente in relazione alla contestabilità della quietanza quale confessione stragiudiziale; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato in via analogica per affermare che anche un credito eventuale o litigioso può fondare l'interesse e la legittimazione ad agire contro atti dispositivi pregiudizievoli.

  • art. 36 c.p.c.

    È richiamato per escludere che il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria sia di dipendenza dal medesimo titolo; viene qualificato come rapporto di pregiudizialità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in linea con la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna equitativa per lite temeraria prevista dalla norma.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È stata disposta un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, nei limiti di legge, per la definizione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La legittimazione ad causam va distinta dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso: la prima attiene al potere di agire e va verificata d'ufficio nei limiti in cui non si sia formato giudicato interno; la seconda è questione di merito e non è rilevabile d'ufficio.
  • Se il giudice di primo grado ha espressamente rigettato un'eccezione e la parte non la devolve con uno specifico motivo di appello, sul punto si forma giudicato interno, che preclude la deduzione in cassazione sotto il profilo dell'omessa pronuncia o del vizio motivazionale.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice comporta, per incompatibilità logico-giuridica, il rigetto implicito della domanda o dell'eccezione non espressamente esaminata.
  • Ai fini della legittimazione ad agire contro atti dispositivi pregiudizievoli è sufficiente anche un credito eventuale o litigioso; la contestazione della nullità del titolo posto a fondamento del credito non esclude di per sé la legittimazione dell'istante.
  • In presenza di ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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