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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25706/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti possessori)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio volto a ottenere la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su un'area retrostante l'abitazione della ricorrente. In primo grado era stata inizialmente disposta la reintegrazione, poi revocata in reclamo; successivamente, nella fase di merito, il Tribunale aveva dichiarato l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c. per omessa notificazione dell'istanza di prosecuzione nel termine assegnato. La ricorrente aveva impugnato tale decisione, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo che, pur essendo fondata la censura sull'erronea declaratoria di estinzione, l'appellante non avesse riproposto domande o censure di merito e che non ricorressero i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice. In cassazione vengono dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 354, commi 1 e 3, e 159 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per asserita equiparazione della mancata notificazione dell'istanza di prosecuzione alla nullità della citazione introduttiva, o comunque per l'erronea applicazione del regime di rimessione; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, assumendo l'insussistenza della soccombenza a fronte dell'asserita ammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, poiché la declaratoria di estinzione era intervenuta da parte del giudice monocratico all'esito della precisazione delle conclusioni, sicché, in caso di riforma, il giudice di appello non doveva rimettere la causa al primo giudice ma trattenere la causa e deciderla nel merito, purché vi fosse un'istanza in tal senso. Poiché l'appello era stato proposto solo in rito, senza specifiche censure di merito, esso era inammissibile per difetto di interesse e per non corrispondenza al modello legale di impugnazione. La Corte ha inoltre escluso che la mancata notificazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio possessorio potesse essere equiparata alla notificazione della citazione introduttiva ai fini dell'art. 354 c.p.c., richiamando la struttura unitaria del procedimento possessorio e il fatto che l'istanza di prosecuzione è un mero atto di impulso e non un atto introduttivo di un nuovo giudizio. Conseguentemente, il secondo motivo è stato assorbito. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato come base della declaratoria di estinzione del giudizio di merito per omesso impulso processuale entro il termine assegnato.

  • art. 308 c.p.c.

    Richiamato nel confronto tra ipotesi di estinzione suscettibili di reclamo/rimessione e ipotesi che non lo consentono nel caso esaminato.

  • art. 354 c.p.c.

    Interpretato in senso tassativo: la rimessione al primo giudice è ammessa solo nelle ipotesi previste dalla norma, non essendo estensibile alla mancata notificazione dell'istanza di prosecuzione nel merito del procedimento possessorio.

  • art. 159 c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la conclusione sull'inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedura camerale accelerata: la decisione è stata resa in conformità alla proposta formulata ai sensi di tale articolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale a seguito della richiesta della ricorrente di decisione del ricorso.

  • art. 189 c.p.c.

    Serve a qualificare il momento in cui la causa era stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni, circostanza decisiva per escludere la rimessione al primo giudice.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per descrivere la fase di trattazione nel giudizio di primo grado e il deposito delle memorie.

  • art. 292 c.p.c.

    Usato per affermare che l'istanza di prosecuzione non rientra tra gli atti da notificare al contumace.

  • artt. 170 e 176 c.p.c.

    Richiamati per affermare che, per le parti già costituite, è sufficiente la comunicazione degli atti processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite, applicata in base alla soccombenza della ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicati perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con conseguente condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 703 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la struttura unitaria del procedimento possessorio, in cui la fase di merito costituisce prosecuzione di quella sommaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento possessorio, la fase di merito costituisce prosecuzione della fase sommaria e l'istanza di prosecuzione non integra un atto introduttivo di un nuovo giudizio; di conseguenza, la sua mancata notificazione non è equiparabile alla nullità della citazione introduttiva ai fini della rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
  • Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative: fuori dai casi espressamente previsti, il giudice d'appello, se riforma la declaratoria di estinzione pronunciata dopo la precisazione delle conclusioni, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, non già rimetterla in primo grado.
  • Quando l'impugnazione investe solo un vizio processuale che non comporta rimessione al primo giudice, l'appellante deve dedurre anche le questioni di merito; diversamente, l'appello è inammissibile per difetto di interesse e perché non conforme al modello legale di impugnazione.
  • L'estinzione dichiarata dal giudice monocratico dopo la precisazione delle conclusioni non rientra, di regola, nell'area delle ipotesi che consentono la regressione del processo al primo grado.
  • Nel giudizio deciso secondo il rito camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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