Cassazione Civile, Ordinanza n. 28344/2025 del 25/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, della decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sul trattamento pensionistico di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà. La cassa sosteneva la legittimità del prelievo richiamando la propria normativa regolamentare, le disposizioni legislative in materia previdenziale e i principi di sostenibilità del sistema; inoltre deduceva che la pretesa restitutoria fosse parzialmente prescritta in cinque anni, invocando norme sulla prescrizione dei ratei pensionistici. Il controricorso dell'intimato è stato però ritenuto tardivo. In Cassazione la cassa articolava tre motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione delle norme che, a suo dire, avrebbero consentito il contributo di solidarietà; violazione delle disposizioni che lo avrebbero legittimato; e violazione delle norme sulla prescrizione, per sostenere la maturazione della prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha rilevato la tardività della costituzione del controricorrente ai sensi dell'art. 370 c.p.c. come modificato. Nel merito ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre, con atti propri, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, poiché un simile prelievo costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost. Ha inoltre rigettato la censura sulla prescrizione, affermando che, quando è controverso l'ammontare stesso della pensione per effetto dell'illegittima trattenuta, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei pensionistici liquidati e dovuti. Non ha posto spese a carico della parte intimata per la tardività della sua costituzione, ma ha condannato la ricorrente a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come novellato dal d.lgs. n. 149/2022
la costituzione del controricorrente è tardiva se il controricorso è depositato oltre il termine applicabile; la tardività comporta inammissibilità della costituzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti, tutti denunciati come violazione di legge.
non attribuisce alle casse privatizzate il potere di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri applicabili.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
non può essere invocato per legittimare un prelievo patrimoniale che ecceda i criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
Delibera CNPADC del 27.6.2013
atto regolamentare non idoneo a introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inidoneo a fondare il potere della cassa di imporre il prelievo contestato.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente tra le basi normative del prelievo, ma non ritenuto decisivo.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà è una prestazione patrimoniale imposta e non un criterio di calcolo pensionistico.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente tra le fonti invocate a sostegno della legittimità del contributo.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
il prelievo imposto dalla cassa è ritenuto incompatibile con il principio di riserva di legge dell'art. 23 Cost.; non emerge accoglimento della censura di violazione degli artt. 3 e 38 Cost.
richiamato in relazione al contributo di solidarietà e alla disciplina previdenziale, ma non idoneo a giustificare un prelievo autoimposto dalla cassa.
si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è in contestazione l'ammontare della pensione a causa dell'illegittima trattenuta.
la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e già posto a disposizione dell'assicurato.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale, ma applicabile solo ai ratei liquidati ed esigibili.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
riguarda le riliquidazioni della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
il ricorso è dichiarato inammissibile poiché le censure contrastano con un orientamento di legittimità consolidato.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
la definizione conforme alla proposta non accettata consente l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 96 c.p.c.
in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata, la Corte applica la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri legali applicabili, perché un simile prelievo è una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Un contributo che incide direttamente su un trattamento pensionistico già liquidato non integra un criterio di determinazione della pensione, ma un prelievo autonomo che richiede copertura legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo quando il credito è liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare della pensione per effetto di una trattenuta illegittima, opera la prescrizione ordinaria decennale.
- L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione di trattamenti pensionistici e non disciplina l'azione volta a recuperare somme trattenute in forza di un prelievo illegittimo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure non si confrontano con un orientamento di legittimità consolidato e non introducono argomenti nuovi idonei a mutarlo.
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