Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28320/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per annualità diverse, fondata sull'assunto che i ricorrenti avessero svolto attività di lavoro subordinato tra familiari. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di varie norme codicistiche e processuali in tema di qualificazione del rapporto, onere della prova e valutazione delle risultanze ispettive, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel riparto probatorio e nell'apprezzamento delle prove; con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, contestando il mancato rilievo attribuito alle deposizioni di due testi. Nella memoria hanno inoltre invocato un giudicato esterno sopravvenuto formatosi in due diverse sentenze di altro tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale aveva applicato correttamente i principi sul lavoro prestato tra familiari: anche quando venga esclusa la presunzione di gratuità per mancanza di convivenza, non opera automaticamente una presunzione di subordinazione e la parte che invochi diritti derivanti dal rapporto di lavoro deve provare in modo preciso e rigoroso tutti gli elementi costitutivi, in particolare onerosità e subordinazione; la censura tendeva inoltre a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la presenza di doppia conforme, sia perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio. È stata poi esclusa l'applicabilità del giudicato esterno sopravvenuto, richiamando il principio per cui il giudicato sopravvenuto non può essere fatto valere in sede di legittimità quando il ricorso è già inammissibile. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., oltre alla condanna al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come parametro per la qualificazione della subordinazione nel rapporto di lavoro dedotto tra familiari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova gravante su chi allega un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo, in relazione alle presunzioni e alla valutazione delle prove.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto con il secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta del consigliere delegato e al procedimento camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio e per il regime delle spese/conseguenze economiche.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato per disporre le spese irripetibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel lavoro prestato tra familiari, l'esclusione della presunzione di gratuità non comporta automaticamente la presunzione di subordinazione: chi invoca diritti derivanti dal rapporto deve provare con rigore tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro, in particolare l'onerosità e la subordinazione.
  • Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento delle prove e il ragionamento probatorio del giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle deposizioni testimoniali o delle prove già considerate dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • Il giudicato sopravvenuto non può essere esaminato in sede di legittimità quando il ricorso sia già inammissibile: la declaratoria di inammissibilità preclude ogni ulteriore disamina del merito e delle questioni correlate.
  • La prova del rapporto di lavoro subordinato, quando il rapporto intercorra tra familiari e sia contestato, richiede un supporto probatorio preciso e rigoroso, non essendo sufficiente il solo contesto familiare o la mera allegazione di prestazioni lavorative.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.