Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2025 del 25/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio previdenziale promosso dal dante causa dei ricorrenti per ottenere la rivalutazione contributiva relativa al periodo 1.1.1993-31.5.2001, con conseguente ricostituzione della posizione contributiva e pagamento delle differenze sui ratei pensionistici a decorrere dal 1.7.2010. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione, escludendo la decadenza triennale e applicando il termine ordinario di prescrizione decennale ai ratei non ancora maturati al momento della domanda, con esclusione di quelli anteriori al decennio rispetto alla domanda giudiziale. Quanto alle spese di lite, aveva disposto una compensazione per un terzo e posto i residui due terzi a carico dell'INPS, liquidandoli in complessivi euro 600,00 oltre accessori. I ricorrenti hanno denunciato: (1) violazione degli artt. 91, 112 e 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello liquidato le spese al di sotto dei minimi tabellari; (2) violazione dell'art. 2233 c.c. per l'asserita offensività della liquidazione di euro 600,00 in un giudizio di appello; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 5 e 6 del d.m. n. 55/2014 per avere la Corte territoriale sottostimato il valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle forensi; nel caso concreto la Corte d'appello aveva liquidato le spese senza indicare lo scaglione di riferimento e senza fornire adeguata motivazione, giungendo a un importo sotto i minimi tabellari. Ha inoltre richiamato il sopravvenuto d.m. n. 37/2018, che ha chiarito i limiti di riduzione dei parametri, e ha ribadito, per le controversie previdenziali in cui il titolo sia controverso, che il valore della causa si determina in base all'ammontare delle somme dovute per dieci anni. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per il riesame della sola regolazione delle spese alla luce del corretto scaglione di riferimento e dei principi indicati, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro per la regolazione delle spese; la liquidazione deve rispettare i criteri legali e i limiti dei parametri forensi.
art. 112 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per censurare la decisione sulle spese, insieme ai vizi di motivazione e alla violazione dei parametri forensi.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento di liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione alla necessità di motivazione e al rispetto del giusto processo nella liquidazione delle spese.
art. 5 del D.M. n. 55 del 2014
Richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione delle spese al di sotto dei limiti consentiti.
art. 2233 c.c.
Richiamato per censurare la misura del compenso liquidato al difensore, ritenuto irrisorio rispetto alla dignità della professione.
artt. 2, 4, 5 e 6 del D.M. n. 55 del 2014
Utilizzati per contestare la sottostima del valore della causa e la conseguente errata quantificazione delle spese.
art. 13, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il criterio di determinazione del valore della causa nelle controversie previdenziali quando il titolo sia controverso, con valutazione sull'ammontare delle somme dovute per dieci anni.
art. 4 del D.M. n. 55 del 2014
Indicato come base per il calcolo dei parametri, con riduzioni percentuali delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale entro i limiti consentiti.
D.M. n. 37 del 2018
Richiamato come modifica sopravvenuta al D.M. n. 55 del 2014, utile a chiarire che la riduzione dei compensi non può superare il 50% dei valori medi, salvo la diversa percentuale prevista per la sola fase istruttoria.
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve indicare lo scaglione di valore applicato e motivare la determinazione del compenso, non potendo discostarsi arbitrariamente dai parametri forensi.
- La riduzione dei compensi parametrali non può superare il limite massimo consentito dalla disciplina vigente; la liquidazione sotto i minimi o in misura non giustificata integra violazione dei criteri legali di liquidazione.
- Nelle controversie previdenziali, quando il titolo del diritto sia controverso, il valore della causa va determinato sulla base dell'ammontare delle somme dovute per un decennio.
- La liquidazione delle spese va effettuata con riferimento alla disciplina tariffaria vigente al momento della liquidazione, anche se la controversia riguarda periodi anteriori.
- La sottostima del valore della causa comporta un errato scaglione di riferimento e, quindi, una liquidazione delle spese non conforme ai parametri legali.
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