Cassazione Civile, Ordinanza n. 28348/2025 del 25/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione avverso cartelle esattoriali con cui il ricorrente chiedeva di dichiarare estinti per prescrizione i crediti in esse iscritti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma aveva compensato integralmente le spese del primo grado ritenendo non univoco l'orientamento giurisprudenziale sulla prescrizione dei crediti contributivi dopo la notifica della cartella. In appello, il soccombente sul punto delle spese censurava tale compensazione; la Corte d'appello, pur accogliendo il gravame, compensava nuovamente integralmente le spese del secondo grado richiamando gravi ed eccezionali ragioni legate alla materia del contendere, ritenuta sottratta al potere dispositivo delle parti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti legali per la compensazione integrale delle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la motivazione della compensazione delle spese del secondo grado era manifestamente illogica, poiché la Corte territoriale aveva giustificato la compensazione con un preteso contrasto giurisprudenziale nonostante la decisione delle Sezioni Unite sulla prescrizione dei crediti contributivi fosse stata pubblicata oltre un anno prima del deposito del ricorso di primo grado. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come norma sulla regola di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite
la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo in presenza dei presupposti di legge e le ragioni addotte devono essere esplicitate e non illogiche
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
nella formulazione ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni effettive e logicamente coerenti
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale può essere disposta solo nei casi consentiti dalla legge e deve essere sorretta da una motivazione esplicita, non illogica né erronea.
- La sussistenza di 'gravi ed eccezionali ragioni' ai fini della compensazione delle spese non può essere affermata in modo apodittico o contraddittorio rispetto agli elementi di fatto e di diritto risultanti dal processo.
- Quando la giustificazione della compensazione delle spese si fonda su un preteso contrasto giurisprudenziale, il giudice deve verificare se tale contrasto sia effettivamente attuale al momento rilevante; in caso contrario la compensazione è censurabile per violazione di legge.
- La Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame della regolamentazione delle spese di lite quando la motivazione adottata sia manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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