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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2025 del 25/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali dovuti per l'anno 1992. Il tribunale aveva accolto l'opposizione per difetto di notifica della cartella, ritenendo conseguentemente prescritto il credito contributivo, e aveva regolato le spese ponendo la condanna in favore del debitore solo a carico dell'agente della riscossione, con compensazione nei confronti dell'ente previdenziale. In appello il soccombente aveva chiesto la condanna solidale anche dell'ente previdenziale alle spese, ma la Corte d'appello aveva negato la sua domanda ritenendo insussistente un interesse concreto all'impugnazione, poiché non risultava che il pagamento fosse stato richiesto inutilmente all'agente della riscossione, considerato solvibile, e perché l'argomentazione del gravame era stata in parte modificata rispetto a quella originaria. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: con il primo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata la domanda proposta contro entrambi gli enti intimati, la regolazione delle spese non poteva prescindere dalla soccombenza delle parti convenute e non poteva essere giustificata dalla sola imputabilità del vizio di notifica al concessionario; con il secondo si denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che l'interesse ad impugnare sussisteva già per il fatto di avere due soggetti obbligati al pagamento delle spese, senza che rilevasse la considerazione sulla solvibilità dei soggetti condannati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo. Ha ritenuto che non ricorressero ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese secondo la disciplina vigente e che non potesse incidere, ai fini della condanna alle spese, il ragionamento fondato sulla riferibilità causale dell'esito della lite al solo agente della riscossione, poiché entrambi i convenuti erano soccombenti e la causa dell'accoglimento operava solo nei rapporti interni. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle controversie di questo tipo, la legittimazione a contraddire spetta al solo ente impositore quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e ha escluso che l'interesse all'impugnazione potesse essere negato in base a valutazioni sulla solvibilità dei soggetti condannati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il profilo della solidarietà passiva sulle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza; non risultano nel caso ragioni ostative alla condanna delle parti soccombenti.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti previsti dalla disciplina vigente e non può essere giustificata dalle ragioni causali interne tra i convenuti.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad impugnare sussiste già quando la parte mira a ottenere la condanna di due soggetti al pagamento delle spese, senza che rilevino valutazioni sulla loro solvibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla parte ricorrente.

  • Cass. n. 3105/17

    Il motivo che determina l'accoglimento della domanda rileva solo nei rapporti interni tra i convenuti soccombenti.

  • Cass. sez. un. n. 7514/22

    Solo l'ente impositore è legittimato passivo quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, principio rilevabile in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione non può essere disposta al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e non può fondarsi, di per sé, sulla diversa imputabilità causale del vizio che ha determinato la lite quando tutti i convenuti risultano soccombenti.
  • Quando una domanda è rivolta contro più soggetti e vi sia condanna alle spese, l'interesse a impugnare il capo sulle spese sussiste già per ottenere la condanna anche di un ulteriore soggetto, senza che assuma rilievo una valutazione di maggiore o minore solvibilità dei condannati.
  • Nelle controversie relative a pretese contributive o impositive, la legittimazione passiva spetta al solo ente titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio; tale regola può incidere sulla corretta regolazione delle spese, ma non esclude automaticamente l'interesse a censurare il capo che abbia disposto una compensazione non giustificata.
  • Le ragioni che spiegano, nei rapporti interni, quale convenuto debba sopportare in concreto il costo della lite non alterano la regola esterna della soccombenza ai fini della condanna alle spese verso il litigante vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenzialiContenzioso tributario
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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