Cassazione Civile, Ordinanza n. 28349/2025 del 25/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il giudizio trae origine da una domanda proposta da un pensionato per ottenere il pagamento di differenze pensionistiche che egli assumeva spettanti in base a una precedente decisione passata in giudicato. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la Corte d'appello di Napoli aveva poi accolto parzialmente il gravame, condannando l'INPS al pagamento di parte delle somme dovute, già in parte versate, con interessi legali e compensazione delle spese di entrambi i gradi. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione integrale delle spese di lite, ritenuta illegittima perché disposta in assenza dei presupposti normativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulle spese, osservando che, in caso di accoglimento solo parziale di una domanda articolata in un unico capo, non vi è reciproca soccombenza ma può giustificarsi la compensazione totale o parziale delle spese se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva esplicitato come ragione la circostanza che il pagamento della prima tranche fosse avvenuto contestualmente al deposito del ricorso di primo grado; tale motivazione è stata reputata idonea e non sindacabile in cassazione. Non è stata liquidata ulteriore statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per la presenza dell'ipotesi di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Norma invocata dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ravvisa violazione, poiché la compensazione è stata ritenuta giustificata nel caso concreto.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa quando il giudice indichi gravi ed eccezionali ragioni; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha temperato la tassatività della previsione e ritiene sufficiente la motivazione della sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
È richiamata per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 152 disp. att. c.p.c.
È richiamato per giustificare la mancata liquidazione delle spese del giudizio di legittimità nonostante la soccombenza del ricorrente.
D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014
È menzionato nel quadro della disciplina delle spese di lite, quale base normativa oggetto del parziale temperamento operato dalla Corte costituzionale.
Corte cost. n. 77 del 2018
È richiamata come decisione che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della rigidità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ripristinando il potere discrezionale di compensare le spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda unica non integra reciproca soccombenza; in tali casi la condanna alle spese in favore della parte parzialmente vittoriosa non è automatica, potendo invece giustificarsi la compensazione totale o parziale.
- La compensazione delle spese richiede che il giudice individui e motivi esplicitamente gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione che le esponga in modo chiaro è, di regola, insindacabile in cassazione se non presenta vizi logici o giuridici rilevabili dal testo.
- La circostanza che una parte abbia soddisfatto in parte il credito in coincidenza con l'introduzione del giudizio può essere apprezzata dal giudice di merito come grave ed eccezionale ragione idonea a fondare la compensazione delle spese.
- Quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale, la soccombenza non comporta necessariamente la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28344/2025 del 25/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2025 del 25/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28347/2025 del 25/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28348/2025 del 25/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2025 del 25/10/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28320/2025 del 24/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →