Cassazione Civile, Ordinanza n. 28351/2025 del 25/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un soggetto che chiedeva dichiararsi estinti per prescrizione i crediti oggetto di una pretesa contributiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda e, per quanto qui rileva, aveva condannato alle spese di lite soltanto il concessionario della riscossione, liquidandole in euro 2.250 oltre accessori, con implicita compensazione tra l'opponente e l'ente previdenziale. In appello, il soccombente in primo grado ha censurato la mancata condanna solidale anche dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del primo grado; la Corte d'appello ha accolto il gravame sul punto ma ha poi disposto la compensazione integrale delle spese del secondo grado, richiamando la modesta rilevanza del capo impugnato nell'economia della lite e l'assenza di specifiche difficoltà o resistenze del debitore. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, essendo stato il gravame integralmente accolto, non ricorrevano i presupposti legali per la compensazione delle spese del secondo grado. L'INPS non ha svolto difese scritte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, in tema di spese processuali, le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della compensazione totale o parziale devono essere esplicitate in motivazione e non possono essere illogiche o erronee, altrimenti si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione. Nel caso concreto, poiché l'appello era stato accolto integralmente sul punto decisivo relativo alla condanna solidale alle spese di primo grado, non vi erano ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese del secondo grado nei termini indicati dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme processuali come base del motivo di violazione di legge sulla motivazione della statuizione sulle spese.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio motivazionale denunciato sulla regolazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come norma sul mezzo di impugnazione per violazione di legge.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali, totale o parziale, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitate nella motivazione, non essendo sufficiente una formula apodittica o una motivazione intrinsecamente illogica.
- Quando il gravame è accolto integralmente sul capo oggetto di impugnazione, la compensazione delle spese del grado non è giustificata se non ricorrono specifiche circostanze previste dalla legge.
- La scelta del giudice di merito in tema di spese è censurabile in cassazione per violazione di legge quando la motivazione addotta a fondamento della compensazione sia erronea o non riconducibile ai presupposti normativi dell'art. 92 c.p.c.
Come è indicizzato
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