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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13223/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da un atto di recupero di credito IVA nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo per l'anno d'imposta 2006. La società, quale controllante, aveva compensato un'eccedenza di credito IVA pari a euro 3.261.662 con il debito della controllata, senza presentare al concessionario della riscossione il prospetto IVA PR 26 con la garanzia per l'eccedenza compensata, come previsto dall'art. 6, comma 3, d.m. 19 dicembre 1979. La CTR della Lombardia aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, limitatamente alla sanzione. La società poi fallita ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 57 d.P.R. 633/1972, 43 d.P.R. 600/1973 e 27 d.l. 185/2008, per asserita tardività della notifica dell'atto di recupero; 2) violazione dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997, sostenendo che la condotta non fosse sanzionabile come omesso versamento; 3) violazione del principio di proporzionalità; 4) violazione del principio di offensività e dell'art. 10, comma 3, dello statuto del contribuente.

La decisione

Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché, con atto ritualmente notificato, il fallimento ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo aver rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata e di aver adempiuto agli obblighi di pagamento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando il principio per cui la rinuncia al ricorso produce estinzione anche senza accettazione della controparte, essendo atto non accettizio. Quanto alle spese, la Corte ha rilevato che l'Agenzia aveva chiesto la liquidazione delle stesse, ma ha esercitato il potere discrezionale di compensarle, valorizzando il fatto che la rinuncia era conseguente alla procedura di definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2006

    La rinuncia al ricorso è stata collegata all'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista da questa disposizione e all'adempimento dei relativi obblighi di pagamento.

  • art. 6, comma 3, d.m. 19 dicembre 1979

    È la norma che imponeva la presentazione del prospetto IVA PR 26 con garanzia per l'eccedenza di credito compensata nell'ambito dell'IVA di gruppo.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997

    Norma invocata dal ricorrente per contestare l'applicazione della sanzione per omesso versamento alla fattispecie concreta.

  • art. 10, comma 3, Statuto del contribuente

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di incompatibilità della sanzione con il principio di offensività.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel primo motivo per sostenere la decadenza del potere di accertamento.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel primo motivo per sostenere la tardività dell'atto di recupero.

  • art. 27 d.l. n. 185 del 2008

    Richiamato nel primo motivo come ulteriore parametro sulla tempestività dell'accertamento.

  • art. 390 c.p.c.

    È richiamato per escludere l'operatività dell'effetto conseguente all'eventuale mancata adesione alla rinuncia e per affermare la discrezionalità del giudice sulle spese.

  • art. 390 c.p.c.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella regolazione delle spese in caso di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata, produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
  • La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venire meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • In caso di rinuncia al ricorso, il giudice può comunque provvedere sulle spese, potendo anche disporne la compensazione in presenza di circostanze valutate discrezionalmente come meritevoli, quali la definizione agevolata della controversia.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, i motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono scrutinati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullità

Testo integrale

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