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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22066/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, emesso nei confronti di un contribuente a seguito di verifica fiscale svolta nei confronti di una società terza. L'Ufficio aveva ritenuto inesistenti o fittizie alcune operazioni documentate da fatture emesse da una società e da una ditta individuale, con conseguente recupero a tassazione di costi e imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo non adeguatamente contestate le fatture e valorizzando anche una sentenza penale che aveva reputato realmente esistenti le operazioni e i pagamenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato: difetto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, spettasse all'Ufficio provare gli indizi di fittizietà e al contribuente fornire la prova contraria; errata valutazione delle presunzioni; erronea utilizzazione della sentenza penale, in contrasto con il principio di autonomia tra giudizio penale e tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti della motivazione. Ha affermato che la motivazione della sentenza regionale era esistente e comprensibile, quindi non ricorreva un vizio radicale di motivazione, ma ha rilevato che la CTR non aveva applicato correttamente i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e di riparto dell'onere della prova, né quelli sull'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale. In particolare, la CTR non ha valorizzato gli indizi dedotti dall'Ufficio circa la mancanza di struttura e organizzazione dei soggetti emittenti le fatture, elementi idonei a fondare una presunzione di fittizietà; una volta assolto tale onere probatorio dall'Amministrazione, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture o la regolarità contabile. Inoltre, la sentenza penale non poteva essere ritenuta automaticamente vincolante nel processo tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne esclude la violazione nei termini del vizio radicale prospettato, ma riconosce l'erronea applicazione dei principi sostanziali e probatori.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la Corte ritiene la motivazione della CTR esistente, seppure stringata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura sotto il profilo della radicale mancanza di decisione, ma evidenzia l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare un'errata valutazione delle prove; la Corte valorizza il principio secondo cui il giudice di merito sceglie e valuta liberamente le prove, ma deve applicare correttamente le regole sulle presunzioni e sull'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Ufficio abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti di operazioni inesistenti, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

  • art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato in relazione alla deducibilità dei costi; il costo derivante da operazioni inesistenti non è deducibile se il contribuente non prova la reale esistenza dell'operazione.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato tra le norme sostanziali e motivazionali dell'accertamento; la Corte lo menziona nel perimetro delle censure dell'Ufficio.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall'Agenzia in tema di fatturazione e operazioni fittizie, nel quadro dell'accertamento IVA.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione alla disciplina IVA applicabile ai rapporti e alle variazioni di imponibile, nel contesto del ricorso.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato tra le norme sulla rettifica e sull'accertamento IVA.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Le presunzioni semplici dotate di gravità, precisione e concordanza sono idonee a fondare l'accertamento dei redditi quando l'Ufficio contesti operazioni fittizie.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA l'accertamento può essere fondato anche su elementi indiziari che dimostrino la inesattezza delle operazioni dichiarate e la loro fittizietà.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario non operano i limiti probatori propri del giudizio penale; sono ammesse anche presunzioni semplici.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando l'Amministrazione contesti operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali la mancanza di una reale struttura organizzativa del soggetto emittente le fatture.
  • Una volta fornita dall'Ufficio una prova presuntiva sufficiente della fittizietà delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza; non bastano la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l'avvenuto pagamento.
  • Il giudice tributario deve valutare singolarmente e complessivamente gli indizi offerti dall'Amministrazione e, se li reputa idonei, deve poi esaminare la prova contraria del contribuente, dando conto in motivazione del percorso logico seguito.
  • Nel processo tributario non esiste un'automatica efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile, poiché i due giudizi sono autonomi e si fondano su diversi mezzi di prova e diversi criteri di valutazione.
  • Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi; tuttavia la decisione è censurabile quando il giudice di merito omette di applicare correttamente le regole sul riparto dell'onere della prova e sull'apprezzamento delle presunzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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