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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23992/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un lavoratore con nota del 27 aprile 2016. Il lavoratore, poi deceduto nel corso del giudizio, aveva proposto opposizione nell'ambito del rito previsto dalla L. n. 92/2012 contro l'ordinanza del Tribunale che aveva già rigettato la sua impugnativa; il Tribunale ha poi respinto anche l'opposizione e la Corte d'appello di Messina ha confermato tale esito. L'erede del lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito efficacia vincolante alle argomentazioni della Corte d'appello penale, che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato ma confermato il giudizio di responsabilità e le statuizioni civili; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, con contestazione della prova posta a base della decisione; (3) violazione dell'art. 1 L. 604/1966 e dell'art. 2119 c.c. in tema di giusta causa; (4) violazione dell'art. 654 c.p.p., degli artt. 2119 e 2697 c.c. e ulteriore omesso esame di fatto decisivo; (5) doglianza sulle spese di lite, assumendo che dovessero essere poste a carico della società resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti per il ricorso per cassazione: mancava una reale esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e i motivi risultavano poco intelligibili, generici e privi di una ricostruzione minima della vicenda disciplinare, tanto da impedire la comprensione delle censure. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la pretesa efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile-lavoristico; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di specificità e intelligibilità del ricorso.

  • art. 1 L. 604/1966

    Richiamato come parametro della legittimità del licenziamento per giusta causa; la Corte non ne valuta l'applicazione nel merito.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato in tema di giusta causa di licenziamento; la Corte non decide sul punto perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure chiaramente riconducibili a uno dei motivi tassativi previsti dalla norma.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiesto il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza, ove renda oscuro o incomprensibile il ricorso, comporta inammissibilità.

  • L. n. 92/2012

    È il rito applicato nella fase sommaria e di opposizione relativa all'impugnazione del licenziamento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una rappresentazione chiara e sintetica dell'intera vicenda processuale e dei fatti rilevanti; la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa può determinare inammissibilità quando compromette l'intelligibilità delle censure.
  • Le doglianze di legittimità devono essere specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; non sono sufficienti affermazioni generiche o un'esposizione che costringa la Corte a ricostruire autonomamente fatti e questioni.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che non consenta di comprendere quali siano stati il comportamento contestato, le ragioni del licenziamento e il percorso logico-giuridico delle decisioni di merito è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile può essere prospettata come motivo di ricorso, ma la sua valutazione resta preclusa se l'impugnazione è redatta in modo non autosufficiente o oscuramente formulata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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