Cassazione Civile, Ordinanza n. 26911/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dalla società gestrice nei confronti della Regione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo e rigettato il primo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico avevano convenuto in giudizio il gestore chiedendo la riduzione del corrispettivo, il risarcimento dei danni e la restituzione di parte dei canoni, deducendo la non potabilità dell'acqua erogata per l'eccessiva concentrazione di arsenico. Il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il gestore e, in accoglimento della manleva, anche la Regione. In appello, il tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale degli utenti, ma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla manleva proposta dal gestore contro la Regione, oltre a ritenere carente la legittimazione passiva della Regione rispetto alla domanda risarcitoria principale. La società gestore ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda degli utenti implicasse la contestazione di provvedimenti amministrativi di riduzione tariffaria e quindi investisse il potere discrezionale della PA; 2) violazione delle norme sul servizio idrico, del d.lgs. 31/2001 e dell'ordinanza richiamata, nonché dell'art. 1218 c.c., censurando la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva verso la Regione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il ruolo della Regione nella vicenda. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo.
Norme richiamate
è il parametro del motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione
è il parametro del motivo per violazione di legge
è il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato nel giudizio di merito quale profilo di censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 113, secondo comma, c.p.c.
richiamato dalle parti in relazione alla disciplina applicabile alla controversia e alla liquidazione del danno
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale del gestore per inesatto adempimento
richiamato dalle parti per la domanda estimatoria/riduzione del corrispettivo
art. 141 e ss. D.Lgs. 152/2006
invocato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge sul servizio idrico integrato
art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83
richiamato come fonte sovranazionale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31
indicato come attuazione della direttiva europea sulla potabilità dell'acqua e come base dell'obbligo di conformità
richiamata dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
richiamato dal giudice di merito per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla manleva, ma la Corte ha escluso che ciò valga quando la domanda accessoria riflette una domanda principale di natura civilistica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato, escluso in presenza di accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato in relazione al contributo unificato dovuto
Cass., Sez. Un., 19/12/2018 n. 32780
citata come precedente conforme sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie per acqua non potabile
Cass., Sez. Un., 21/12/2018 n. 33209
citata come precedente conforme sulla giurisdizione ordinaria e sulla domanda accessoria di manleva
Cass. 18/09/2019 n. 23314
citata come precedente conforme
Cass., Sez. Un., 26/11/2021 n. 36897
richiamata come conferma che la domanda di garanzia impropria segue la giurisdizione della domanda principale
Massime di principio
- La controversia avente ad oggetto la non potabilità dell'acqua erogata dal gestore del servizio idrico integrato, con domanda di riduzione del corrispettivo e risarcimento del danno dell'utente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa si fonda sull'inesatto adempimento del rapporto di utenza e non sulla diretta impugnazione di atti autoritativi della pubblica amministrazione.
- L'erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra un inadempimento contrattuale del gestore del servizio verso l'utente, secondo la disciplina del rapporto di utenza e delle norme di settore sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
- La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti dell'ente pubblico terzo segue, quanto alla giurisdizione, la sorte della domanda principale dalla quale deriva e non può essere attratta alla giurisdizione amministrativa se la pretesa principale resta di natura civilistica.
- La presenza di un possibile ruolo della pubblica amministrazione nella programmazione o organizzazione del servizio non trasforma automaticamente la controversia in una lite sul legittimo esercizio del potere amministrativo, quando il petitum sostanziale concerne l'inadempimento del gestore e il relativo risarcimento.
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