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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26911/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dalla società gestrice nei confronti della Regione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo e rigettato il primo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)

La controversia

Alcuni utenti del servizio idrico avevano convenuto in giudizio il gestore chiedendo la riduzione del corrispettivo, il risarcimento dei danni e la restituzione di parte dei canoni, deducendo la non potabilità dell'acqua erogata per l'eccessiva concentrazione di arsenico. Il giudice di pace aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il gestore e, in accoglimento della manleva, anche la Regione. In appello, il tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale degli utenti, ma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla manleva proposta dal gestore contro la Regione, oltre a ritenere carente la legittimazione passiva della Regione rispetto alla domanda risarcitoria principale. La società gestore ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda degli utenti implicasse la contestazione di provvedimenti amministrativi di riduzione tariffaria e quindi investisse il potere discrezionale della PA; 2) violazione delle norme sul servizio idrico, del d.lgs. 31/2001 e dell'ordinanza richiamata, nonché dell'art. 1218 c.c., censurando la declaratoria di difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva verso la Regione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il ruolo della Regione nella vicenda. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 1, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    è il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel giudizio di merito quale profilo di censura sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalle parti in relazione alla disciplina applicabile alla controversia e alla liquidazione del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale del gestore per inesatto adempimento

  • art. 1492 c.c.

    richiamato dalle parti per la domanda estimatoria/riduzione del corrispettivo

  • art. 141 e ss. D.Lgs. 152/2006

    invocato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge sul servizio idrico integrato

  • art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83

    richiamato come fonte sovranazionale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

  • art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31

    indicato come attuazione della direttiva europea sulla potabilità dell'acqua e come base dell'obbligo di conformità

  • O.P.C.M. 3921/2011

    richiamata dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 133 cod. proc. amm.

    richiamato dal giudice di merito per sostenere la giurisdizione amministrativa sulla manleva, ma la Corte ha escluso che ciò valga quando la domanda accessoria riflette una domanda principale di natura civilistica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato, escluso in presenza di accoglimento del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato in relazione al contributo unificato dovuto

  • Cass., Sez. Un., 19/12/2018 n. 32780

    citata come precedente conforme sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie per acqua non potabile

  • Cass., Sez. Un., 21/12/2018 n. 33209

    citata come precedente conforme sulla giurisdizione ordinaria e sulla domanda accessoria di manleva

  • Cass. 18/09/2019 n. 23314

    citata come precedente conforme

  • Cass., Sez. Un., 26/11/2021 n. 36897

    richiamata come conferma che la domanda di garanzia impropria segue la giurisdizione della domanda principale

Massime di principio

  • La controversia avente ad oggetto la non potabilità dell'acqua erogata dal gestore del servizio idrico integrato, con domanda di riduzione del corrispettivo e risarcimento del danno dell'utente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la pretesa si fonda sull'inesatto adempimento del rapporto di utenza e non sulla diretta impugnazione di atti autoritativi della pubblica amministrazione.
  • L'erogazione di acqua non conforme ai livelli minimi di potabilità integra un inadempimento contrattuale del gestore del servizio verso l'utente, secondo la disciplina del rapporto di utenza e delle norme di settore sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano.
  • La domanda di manleva o garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti dell'ente pubblico terzo segue, quanto alla giurisdizione, la sorte della domanda principale dalla quale deriva e non può essere attratta alla giurisdizione amministrativa se la pretesa principale resta di natura civilistica.
  • La presenza di un possibile ruolo della pubblica amministrazione nella programmazione o organizzazione del servizio non trasforma automaticamente la controversia in una lite sul legittimo esercizio del potere amministrativo, quando il petitum sostanziale concerne l'inadempimento del gestore e il relativo risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneInadempimentoMoraConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
IstitutiOnere della prova

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