Cassazione Civile, Ordinanza n. 22485/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un avviso di addebito dell'INPS chiedeva contributi alla Gestione separata per l'anno 2011 nei confronti di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione del professionista e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presupponesse il superamento del reddito annuo di euro 5.000 previsto dall'art. 44 d.l. n. 269/2003, e che tale soglia non fosse stata raggiunta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e della normativa previdenziale e fiscale richiamata, sostenendo che la soglia di euro 5.000 riguarda solo le attività autonome occasionali, mentre per il professionista che eserciti abitualmente un'attività iscritta ad albo l'iscrizione è obbligatoria indipendentemente da quel limite. Il professionista ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione, eccependo anche un vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'INPS, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto errata la decisione di merito perché ha confuso il presupposto dell'abitualità dell'attività libero-professionale con la soglia di euro 5.000, che invece rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del professionista per difetto di interesse, poiché diretto contro questioni assorbite e non decise dal giudice di appello. È stato inoltre posto a carico del ricorrente incidentale l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26 ss., L. n. 335/1995
prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitino abitualmente, ancorché non esclusivamente, attività di lavoro autonomo non coperta da obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato come norma di interpretazione autentica della disciplina della Gestione separata
art. 44, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia di euro 5.000 opera per il lavoro autonomo occasionale, non come presupposto generale dell'obbligo di iscrizione del professionista che svolga attività abituale
richiamato nel quadro della qualificazione del reddito da lavoro autonomo
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
richiamati dalla parte ricorrente come norme sulla previdenza forense
art. 21, comma 10, L. n. 247/2012
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro dell'obbligo contributivo degli avvocati
invocato nel ricorso incidentale per censurare la decisione su una presunta omessa pronuncia/ultrapetizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale non già coperta integralmente da contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce un presupposto generale dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, ma rileva solo quando l'attività abbia carattere occasionale.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può essere desunto da indici presuntivi, quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività, da valutare complessivamente e senza automatismi.
- Il reddito annuo inferiore a euro 5.000 può essere al più un indizio contrario all'abitualità, ma non è di per sé decisivo per escludere l'obbligo contributivo se altri elementi depongono per l'esercizio abituale della professione.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per difetto di interesse quando investe questioni non decise perché assorbite, mancando in tal caso una soccombenza attuale; tali questioni possono essere riproposte al giudice di rinvio.
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