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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22486/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che aveva prestato attività in forza di più contratti a tempo determinato nel periodo 2009-2010 e che, dopo la stipula di un nuovo contratto a tempo indeterminato, chiedeva il computo dell’anzianità maturata nei rapporti a termine ai fini della ricostruzione giuridica, economica e previdenziale della carriera e delle relative differenze. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che un accordo transattivo/conciliazione sottoscritto dal lavoratore, con rinuncia a ogni pretesa relativa ai precedenti contratti a termine, non coprisse anche il profilo dell’anzianità di servizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato l’accordo sindacale del 7 dicembre 2020, trascurando la comune intenzione delle parti e il senso letterale della rinuncia, da intendersi estesa a ogni aspetto collegato all’anzianità di servizio; (2) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., lamentando un vizio motivazionale e di diritto nella sentenza impugnata. Il resistente ha difeso la sentenza, sostenendo la correttezza dell’esclusione dell’anzianità dal perimetro della transazione e il diritto al suo computo nel successivo rapporto a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sull’interpretazione del verbale transattivo, ribadendo che l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione solo perché sarebbe possibile una diversa lettura, salvo violazione dei canoni ermeneutici, qui esclusa. Ha inoltre condiviso l’accertamento per cui la rinuncia riguardava i diritti e le pretese riferibili ai pregressi contratti a termine fino alla data dell’accordo, mentre il diritto al computo dell’anzianità rilevava per il nuovo rapporto a tempo indeterminato, sorto successivamente. La Corte ha poi richiamato la giurisprudenza unionale e nazionale secondo cui l’anzianità maturata nei rapporti a termine deve essere considerata nel trattamento del successivo rapporto stabile, poiché non costituisce un autonomo bene disponibile, ma la dimensione temporale del rapporto che rileva per specifici diritti retributivi e normativi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni legali di interpretazione del contratto sono riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la loro violazione, non la scelta tra possibili interpretazioni alternative del testo negoziale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro di legittimità della decisione, senza che nel caso concreto sia ravvisato un vizio denunciabile.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al preteso vizio motivazionale; la Corte esclude l’assenza di motivazione o la contraddittorietà manifesta.

  • direttiva 1999/70/CE

    La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta in via generale e non equivoca disparità di trattamento non giustificate tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    La clausola 4 deve essere interpretata in senso non restrittivo e consente al lavoratore a termine di far valere il divieto di discriminazione per ottenere condizioni di impiego riconosciute ai lavoratori a tempo indeterminato.

  • art. 137 n. 5 del Trattato CE (oggi art. 153 n. 5 TFUE)

    La riserva sulle retribuzioni non impedisce di far valere il divieto di discriminazione quando esso comporti il riconoscimento di una differenza retributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 13, comma 1-quater, ai fini dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione di un accordo transattivo o di conciliazione è attività riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo se quella accolta dal giudice è plausibile e non viola i canoni legali di ermeneutica.
  • La rinuncia contenuta in un accordo transattivo copre soltanto i diritti e le pretese esistenti o azionabili fino alla data dell’accordo e relativi al rapporto cui la transazione si riferisce; non si estende automaticamente a diritti che sorgono successivamente in relazione a un diverso e nuovo rapporto di lavoro.
  • L’anzianità di servizio non costituisce un autonomo status del lavoratore né un bene della vita separatamente disponibile; essa rappresenta piuttosto una dimensione temporale del rapporto che incide su specifici diritti, come quelli retributivi e di carriera.
  • Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dopo precedenti contratti a termine, l’anzianità maturata nei rapporti precedenti deve essere considerata se rilevante per il trattamento del nuovo rapporto, salvo una giustificazione oggettiva della disparità di trattamento.
  • Il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato opera anche quando il rapporto a termine sia cessato e l’anzianità venga in rilievo ai fini del successivo rapporto stabile; il divieto di disparità di trattamento ha portata ampia e non può essere interpretato restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneLavoro a termine
RamiContrattiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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