Cassazione Civile, Ordinanza n. 22482/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un comune notificava a una società operante nel trasporto pubblico locale un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a immobili destinati a officina ferroviaria, rimessa autolinee e uffici. La società impugnava l'atto sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché non proprietaria degli immobili e perché li deteneva soltanto in uso strumentale al servizio, in forza del rapporto con la Regione Puglia. Il ricorso in primo grado e l'appello venivano respinti. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione alla qualificazione del rapporto come concessorio e alla ritenuta qualità di concessionaria di aree demaniali; 2) violazione del d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, per avere il giudice d'appello riconosciuto la legittimazione passiva ICI senza considerare che, secondo il contratto di servizio con la Regione, i beni erano concessi in uso e la società era soltanto comodataria, priva di un diritto reale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e strettamente connessi i due motivi. Ha osservato che la CTR non aveva ricostruito in modo chiaro il rapporto tra la società e la Regione e si era limitata ad affermazioni generiche sulla figura del concessionario, senza spiegare in concreto perché la contribuente dovesse essere qualificata come tale. Richiamando il principio secondo cui, ai fini ICI, il presupposto impositivo e la soggettività passiva si collegano a situazioni giuridiche di natura reale e non alla mera disponibilità materiale o personale del bene, la Corte ha ritenuto che il diritto di uso strumentale o il comodato non integrino il presupposto per l'imposizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
La censura era diretta a denunciare una motivazione sostanzialmente apparente o insufficiente della sentenza di merito nella parte relativa alla qualificazione del rapporto giuridico tra la società e gli immobili.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure di legittimità sono state formulate come violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente, oltre che vizio motivazionale nei limiti denunciabili.
d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
"presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"
Il presupposto dell'ICI è collegato al possesso del bene, ma tale nozione, letta insieme alla disciplina del soggetto passivo, va intesa come riferita a una posizione giuridica di carattere reale e non alla mera detenzione o disponibilità materiale.
d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
"il proprietario di immobile... ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie"
La soggettività passiva ICI spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento; non è sufficiente un diritto personale di uso o un comodato.
Massime di principio
- In materia di ICI, la soggettività passiva richiede la titolarità di un diritto reale sul bene; la mera disponibilità o detenzione qualificata in forza di comodato o di uso strumentale non è sufficiente.
- La nozione di "possesso" rilevante ai fini del presupposto d'imposta, letta sistematicamente con l'individuazione del soggetto passivo, non coincide con la semplice disponibilità materiale del bene, ma presuppone una situazione giuridica reale.
- Quando il giudice di merito ritiene sussistente la qualità di concessionario o di titolare di una posizione idonea a fondare il tributo, deve ricostruire in modo chiaro e puntuale il rapporto giuridico concreto, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche.
- Se dagli atti emerge che il contribuente dispone degli immobili solo in forza di un diritto personale di godimento per finalità strumentali al servizio, difetta il presupposto soggettivo per l'imposizione ICI.
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