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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22478/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un'altra parte per la ripetizione di somme indebitamente corrisposte. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione della destinataria del decreto e revocato il monitorio; in appello, però, il Tribunale aveva riformato la decisione, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo, ma aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite richiamando soltanto la 'peculiarità della vicenda'. Il soccombente sul punto delle spese ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., perché la compensazione sarebbe stata disposta senza l'indicazione concreta delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. L'intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese, totale o parziale, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione e riferite a specifiche circostanze della controversia; il mero richiamo alla peculiarità della materia o della vicenda non è sufficiente. Poiché la sentenza impugnata non spiegava quali fossero tali ragioni, la decisione sulle spese è stata cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio della soccombenza nella regolazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    interpretato nel senso che la compensazione delle spese è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro di adeguatezza della motivazione della sentenza

  • Cass. 11217/2016

    citata come precedente conforme sul requisito della specifica indicazione delle ragioni di compensazione

  • Cass. 14411/2016

    citata come precedente conforme sul requisito della specifica indicazione delle ragioni di compensazione

  • Cass. 22310/2017

    citata come precedente conforme sul requisito della specifica indicazione delle ragioni di compensazione

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la deroga al principio di soccombenza mediante compensazione totale o parziale è legittima solo se la sentenza indica in modo espresso e specifico le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della scelta.
  • Il mero riferimento alla 'peculiarità della vicenda' o della materia del contendere non integra di per sé una motivazione sufficiente della compensazione delle spese.
  • Le ragioni giustificative della compensazione devono riguardare concrete circostanze della controversia decisa e non possono essere enunciate in forma generica o meramente formulaica.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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