Cassazione Civile, Ordinanza n. 22498/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 1998 e dalla successiva cartella esattoriale. In primo e secondo grado la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento delle proprie impugnazioni; l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza di appello per avere accolto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione sulla base di eccezioni di prescrizione e decadenza dedotte per la prima volta in appello. Con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che i vizi di prescrizione e decadenza relativi alla cartella potevano essere fatti valere solo con riferimento all'avviso di liquidazione, non già alla cartella. Con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, censurando l'affermazione della CTR secondo cui, in caso di estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio, la decadenza per la riscossione decorrerebbe dalla notifica dell'atto impositivo, anziché dalla scadenza del termine per riassumere il giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ha affermato che l'omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo tributario e rende definitivo l'atto impositivo; da tale momento decorre il termine per l'esercizio della riscossione, non dalla data di notifica originaria dell'avviso. Ha inoltre ribadito che, in tema di imposta di registro, una volta definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione, per la riscossione opera il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza dell'art. 76 del medesimo decreto né il termine di decadenza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi della contribuente contro l'avviso di liquidazione e la cartella esattoriale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per la censura di nullità della sentenza di appello per aver esaminato questioni nuove in gravame
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per la censura di violazione di legge
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere i limiti di impugnazione degli atti della riscossione e dell'avviso presupposto
l'omessa riassunzione davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo tributario
non applicabile alla riscossione dell'imposta di registro nel caso di specie; il termine di decadenza decorreva comunque dalla definitività dell'atto impositivo solo per i tributi interessati
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
l'estinzione per omessa o tardiva riassunzione nel processo tributario è rilevabile anche d'ufficio
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
per l'imposta di registro, una volta definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione, opera il termine decennale di prescrizione per la riscossione
termine triennale di decadenza relativo all'esercizio del potere impositivo, non applicabile alla fase di riscossione dopo definitività dell'atto
l'estensione dei termini di cui al d.P.R. n. 602/1973, art. 25, non riguarda l'imposta di registro ma solo l'IVA secondo l'orientamento richiamato
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo e la definitività dell'atto impositivo impugnato; il dies a quo per la riscossione decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione non eseguita.
- Una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, la riscossione del credito è soggetta al termine decennale di prescrizione previsto dal d.P.R. n. 131/1986, art. 78, e non ai termini decadenziali previsti per l'esercizio del potere impositivo o per altri tributi richiamati dalla disciplina della riscossione.
- Nel giudizio tributario, l'estinzione per omessa o tardiva riassunzione può essere rilevata anche d'ufficio e travolge l'intero procedimento, con effetti sulla definitività dell'atto presupposto.
- Se la decisione può essere assunta sulla base del solo quadro giuridico e senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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