Cassazione Civile, Ordinanza n. 22483/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il consorzio aveva notificato a una consorziata un avviso di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2012-2017. Quel primo atto era stato impugnato e il relativo giudizio si era concluso con sentenza passata in giudicato, sfavorevole alla contribuenza. Successivamente il consorzio aveva notificato un nuovo "avviso di notifica" con richiesta dei contributi per gli anni 2013-2017, con rinuncia al 2012, avvertendo che in difetto avrebbe proceduto alla riscossione coattiva. La contribuente aveva impugnato anche questo secondo atto; la CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo coperte da giudicato le questioni sul merito della debenza. In appello, però, la CTR aveva annullato l'avviso ritenendolo un duplicato del primo titolo e quindi lesivo del principio del ne bis in idem. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2909 c.c. e 67-bis d.lgs. 546/1992, l'insussistenza di una duplicazione della pretesa impositiva e la violazione dell'art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. Ha rilevato che l'atto annullato dalla CTR era qualificato dal consorzio come mero sollecito/invito a pagare, finalizzato a evitare l'emissione della cartella, e comunque non incideva sul potere del consorzio di riscuotere i contributi mediante ruolo secondo la disciplina speciale dei contributi di bonifica. La sentenza impugnata si era limitata a qualificare il secondo atto come duplicato del primo, senza negare l'esistenza del credito né precludere la riscossione coattiva secondo le forme di legge. Poiché dunque la pronuncia non incideva concretamente sulla possibilità di recupero del credito, il ricorso è stato ritenuto privo di interesse. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile quando la parte ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché la decisione censurata non incide in modo utile sulla sua posizione sostanziale.
art. 2909 c.c.
richiamato come parametro della censura sulla pretesa copertura del giudicato; la Corte non ne esamina nel merito la violazione perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 67-bis d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il motivo non viene scrutinato nel merito per carenza di interesse all'impugnazione.
art. 21 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo la disciplina propria delle imposte dirette; la Corte richiama il precedente secondo cui continua ad applicarsi tale norma speciale.
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato per confermare che la riscossione dei contributi di bonifica avviene secondo le regole della riscossione a ruolo.
art. 1, commi 161 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296
la Corte richiama il principio per cui tale disciplina, relativa ai tributi degli enti locali e alla preventiva notifica degli atti impositivi, non si applica ai contributi di bonifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la sentenza impugnata non reca un pregiudizio concreto e attuale alla posizione della parte ricorrente, né incide sul potere sostanziale che essa intende tutelare.
- Nei contributi consortili di bonifica la riscossione avviene mediante ruolo secondo la disciplina speciale richiamata dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933 e dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999; non si applica la disciplina degli avvisi preventivi prevista per i tributi degli enti locali.
- L'annullamento di un atto che sia qualificato come mero duplicato o sollecito non determina interesse ad impugnare se la decisione non esclude il credito né impedisce la riscossione coattiva secondo legge.
- La censura di violazione del giudicato o di duplicazione della pretesa non è scrutinabile nel merito se l'impugnazione è comunque priva di interesse concreto, cioè se la pronuncia non produce un effettivo pregiudizio giuridico per il ricorrente.
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