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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22476/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto contenente due cessioni di quote sociali in favore del medesimo cessionario. L'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le due cessioni dovessero essere assoggettate a tassazione separata ai fini dell'imposta di registro, in quanto disposizioni autonome e non necessariamente dipendenti l'una dall'altra. La CTR Toscana ha accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che ciascuna cessione esprime autonoma capacità contributiva. Il contribuente ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 4, lett. c), prima parte, della tariffa allegata al medesimo decreto, sostenendo che le cessioni fossero finalizzate a una modificazione del contratto sociale con unicità dell'effetto giuridico e che quindi non dovesse applicarsi una tassazione separata per ogni disposizione contenuta nell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986: la tassazione unica presuppone che le disposizioni dell'atto derivino necessariamente, per intrinseca natura, le une dalle altre, cioè che esista un vincolo oggettivo e necessario, non dipendente dalla volontà delle parti. Nel caso concreto, le due cessioni di quote, pur inserite nel medesimo atto e collegate dalla complessiva operazione di trasferimento della partecipazione sociale, mantenevano autonomia causale e potevano quindi essere tassate distintamente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    La tassazione degli atti va riferita alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, indipendentemente dal nomen iuris adoperato.

  • art. 21 d.P.R. n. 131/1986

    "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa"; "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto"

    La norma distingue tra negozio complesso, soggetto a tassazione unica, e negozi collegati, soggetti a tassazione separata; il collegamento rilevante deve essere oggettivo, necessario e non meramente voluto dalle parti.

  • art. 4, lett. c), prima parte, tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della tassazione separata alle modifiche statutarie contenute nel verbale assembleare, ma la Corte non accoglie questa lettura nel caso concreto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, quando un atto contiene più disposizioni, occorre verificare se esse derivino necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre: solo in tal caso opera la tassazione unica della disposizione più onerosa.
  • Il criterio distintivo tra tassazione unica e tassazione separata non dipende dal nomen iuris attribuito dalle parti, ma dalla natura oggettiva del contenuto negoziale e dai suoi effetti giuridici.
  • La nozione di "disposizioni" rilevante ai fini dell'art. 21 d.P.R. n. 131/1986 riguarda atti autonomamente suscettibili di valutazione patrimoniale.
  • La connessione idonea a giustificare l'unica imposizione deve essere necessaria, reciproca e giuridicamente connaturata alle disposizioni, non essendo sufficiente un mero collegamento funzionale o la volontà delle parti di perseguire un risultato economico unitario.
  • Nel caso di cessioni di quote sociali contestuali, l'unitarietà dell'operazione economica non esclude, di per sé, l'autonomia causale di ciascuna cessione e quindi la loro autonoma tassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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