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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10231 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA relativo al 2004, emesso per la presunta partecipazione della società a una frode intracomunitaria nell'importazione di autoveicoli. La società contestava, tra l'altro, la prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni, l'omessa fatturazione di acquisti intracomunitari, la mancata presentazione degli elenchi Intrastat e la dichiarazione IVA infedele. L'Agenzia contestava invece la decisione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto non applicabile la L. n. 537/1993, art. 14, commi 4 e 4-bis, per assenza di prova della partecipazione consapevole della società alla frode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale della società, perché non pertinenti alla ratio decidendi e comunque non adeguatamente censurati; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza e infondato il quarto, ritenendo configurabile la violazione di infedele dichiarazione IVA anche per le contestazioni rimaste ferme. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente: dopo la notifica del ricorso principale avrebbe dovuto essere formulato come ricorso incidentale entro i termini previsti. È rimasta quindi sostanzialmente confermata la decisione della CTR, con annullamento parziale dell'accertamento e riconoscimento della detraibilità dei costi e dell'IVA già versata, mentre sono rimaste ferme le altre contestazioni. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Legge n. 537 del 1993, art. 14, commi 4 e 4-bis

    La CTR ne aveva escluso l'applicazione ritenendo non provata la partecipazione consapevole della società alla frode; tale statuizione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione per l'inammissibilità del ricorso incidentale dell'Agenzia.

  • Art. 2729 cod. civ.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti. In materia di operazioni inesistenti, gli elementi indiziari possono tuttavia essere utilizzati dall'Amministrazione per fornire la prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Dopo che l'Amministrazione ha fornito una prova presuntiva sufficientemente significativa dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima del costo o della detrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 1, lett. d), e 40

    art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40

    Consentono all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento anche su presunzioni, purché idonee a dimostrare l'inesistenza delle operazioni o l'infedeltà dei dati dichiarati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    In materia IVA, la prova dell'inesistenza delle operazioni può essere fornita anche mediante presunzioni; una volta fornita tale prova, il contribuente deve dimostrare il diritto alla detrazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. La censura dell'Agenzia fondata su questa norma non è stata esaminata nel merito perché il ricorso incidentale era tardivo.

  • Artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

    artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

    Quando una sentenza è già stata impugnata, le ulteriori impugnazioni devono essere proposte in forma incidentale entro il termine previsto per il controricorso. Un ricorso autonomo successivo può convertirsi in incidentale, ma solo se tempestivo.

  • Art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono corrispondere esattamente al vizio denunciato e confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza. Una censura non pertinente o non autosufficiente è inammissibile.

Massime di principio

  • In presenza di indizi convergenti di operazioni soggettivamente inesistenti, quali antieconomicità, soggetti interposti privi di struttura, anticipazioni finanziarie e mancato versamento dell'IVA, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni.
  • Una volta raggiunta una prova presuntiva seria dell'inesistenza o della fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare concretamente la reale effettuazione delle operazioni e la propria estraneità alla frode; la mera regolarità formale della contabilità può non essere sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione deve attaccare la specifica ratio decidendi della sentenza. Se la motivazione e il dispositivo risultano incoerenti, occorre dedurre il corretto vizio processuale o motivazionale, non una diversa violazione di legge.
  • Le censure relative a fatti o documenti non esaminati devono rispettare il principio di autosufficienza, indicando e riproducendo le parti rilevanti degli atti processuali.
  • Quando una parte riceve la notifica di un'impugnazione, ogni propria impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta tempestivamente in via incidentale; il deposito tardivo comporta l'inammissibilità, anche se il termine ordinario per impugnare non è ancora scaduto.
  • Il riconoscimento della detraibilità dell'IVA già versata non elimina automaticamente le altre violazioni fiscali rimaste accertate, come l'omessa fatturazione di acquisti intracomunitari o l'infedele dichiarazione.

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