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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001, emessi nonostante la domanda di condono tombale presentata il 31 marzo 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002. La Guardia di finanza aveva redatto il 21 marzo 2001 un processo verbale di constatazione, consegnato al contribuente; la preclusione al condono era stata esclusa con sentenza definitiva della C.t.p. di Prato del 10 febbraio 2005, perché mancava la formale notificazione del verbale. L'Agenzia ha contestato che quel giudicato relativo al 1997 potesse estendersi alle altre annualità e ha inoltre sostenuto che il condono non potesse operare per l'IVA, materia regolata da norme armonizzate europee.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia solo quanto all'IVA e lo ha rigettato quanto alle imposte dirette. Ha confermato che il giudicato sulla validità del condono, formatosi per il 1997 e poi esteso al 1998, riguarda una questione giuridica comune agli anni 1997-2001 e impedisce l'imposizione delle imposte dirette per le annualità 1999-2001. Ha invece escluso che il giudicato nazionale possa rendere efficace il condono dell'IVA, incompatibile con il diritto dell'Unione secondo la Corte di giustizia. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente alla parte relativa all'IVA, con rinvio alla C.t.r. della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    La sentenza n. 7/05 della C.t.p. di Prato si risolve nella risoluzione di una questione giuridica (l'efficacia del condono per mancanza della notifica di un atto pregiudizievole) che, in quanto incide su un elemento costitutivo della fattispecie condonale comune a più anni di imposta (1997-2001), non può che fare stato anche per le annualità successive.

    Il giudicato può estendersi ad annualità diverse da quella specificamente decisa quando risolve una questione giuridica relativa a un elemento costitutivo comune della fattispecie condonale.

  • Art. 9, comma 14, legge n. 289 del 2002

    La sentenza n. 7/05 della C.t.p. di Prato si risolve nella risoluzione di una questione giuridica (l'efficacia del condono per mancanza della notifica di un atto pregiudizievole) che, in quanto incide su un elemento costitutivo della fattispecie condonale comune a più anni di imposta (1997-2001), non può che fare stato anche per le annualità successive.

    Nel caso deciso, la preclusione al condono non operava perché il processo verbale era stato consegnato, ma non formalmente notificato; la pronuncia definitiva su tale presupposto comune ha avuto efficacia anche per le annualità successive comprese nella definizione.

  • Art. 372 c.p.c.

    L'interesse pubblicistico all'accertamento del giudicato - che, in quanto pone la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, e non si esaurisce, pertanto, in un giudizio di mero fatto - in quanto mirante ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, postula, invero, che l'accertamento in parola possa essere compiuto anche sulla scorta di documenti successivi alla formazione del giudicato stesso, senza che possa configurarsi, pertanto, violazione alcuna del disposto dell'art. 372 c.p.c. (che attiene a documenti che potevano essere prodotti nel giudizi di merito).

    In cassazione il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio anche se si è formato dopo la sentenza impugnata e documentato successivamente, senza violare il divieto dell'art. 372 c.p.c. relativo ai documenti producibili nel giudizio di merito.

  • Artt. 2 e 22 della sesta direttiva IVA

    Le controversie in materia di IVA sono soggette, infatti, a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove tutto ciò impedisca - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta.

    Le regole europee imperative sull'IVA prevalgono sull'efficacia del giudicato nazionale quando quest'ultimo impedirebbe la piena applicazione del sistema armonizzato. Perciò il condono nazionale non può estinguere i crediti IVA nei termini incompatibili con il diritto dell'Unione.

  • Artt. 8 e 9 della legge n. 289 del 2002

    In esito ad una procedura d'infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva) della L. n. 289, artt. 8 e 9, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'IVA alle condizioni ivi indicate.

    Le disposizioni sul condono non possono essere applicate per definire l'IVA alle condizioni dichiarate incompatibili con la disciplina europea; restano invece rilevanti, nei limiti stabiliti dalla sentenza, per le imposte dirette.

Massime di principio

  • Un giudicato relativo a una singola annualità può estendersi ad altri periodi d'imposta se decide una questione giuridica comune e determinante per la stessa fattispecie, non soltanto fatti specifici dell'annualità originaria.
  • Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se sopravvenuto alla sentenza impugnata e può essere provato con documenti formatisi o acquisiti successivamente.
  • L'efficacia espansiva del giudicato nazionale incontra il limite delle norme imperative dell'Unione: in materia di IVA non può impedire la piena applicazione del sistema armonizzato né rendere valido un condono incompatibile con il diritto europeo.
  • Quando una definizione agevolata riguarda più tributi, occorre valutare separatamente ciascuno: l'efficacia riconosciuta per le imposte dirette non comporta automaticamente la validità del condono anche per l'IVA.

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