Sentenza del 18/05/2016 n. 10175 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella per IVA dell’anno d’imposta 2001, con sanzioni e interessi, emessa per il tardivo versamento della quarta rata della definizione prevista dall’art. 9-bis della L. n. 289/2002. S.G. sosteneva che sanzioni e interessi potessero essere calcolati soltanto sulla rata pagata in ritardo e chiedeva l’annullamento della cartella. L’Agenzia contestava l’applicazione dell’errore scusabile ex art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 e, in Cassazione, denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis e dell’art. 8. La Corte ha inoltre verificato d’ufficio la tempestività della notificazione del ricorso: il primo tentativo, avviato l’8 giugno 2010 presso il domicilio eletto, non riuscì perché lo studio del difensore era stato trasferito; dopo aver acquisito il 4 ottobre 2010 informazioni ufficiali sul trasferimento, l’Agenzia notificò il ricorso al contribuente il 5 ottobre, con perfezionamento l’11 ottobre. La seconda notifica è stata ritenuta idonea a sanare retroattivamente il primo tentativo tempestivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR dell’Abruzzo e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto che la definizione ex art. 9-bis abbia natura diversa dai condoni premiali e non possa essere integrata analogicamente con le regole previste per altre forme di condono; inoltre, trattandosi di IVA, le disposizioni condonistiche interne incompatibili con il diritto dell’Unione devono essere disapplicate, compreso l’art. 9-bis nella parte rilevante. Di conseguenza, non è stato riconosciuto al contribuente il beneficio invocato né l’esclusione delle sanzioni IVA. S.G. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.800 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate. La decisione impugnata era la sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 183/10/09, depositata il 25 giugno 2009, che aveva respinto l’appello principale dell’Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente.
Norme richiamate
l'inosservanza del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 c.p.c. , comma 1, integra un'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione che, ove verificata, risulta insanabile e rilevabile d'ufficio
Il rispetto del termine lungo per impugnare è condizione di ammissibilità rilevabile d’ufficio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, considerando la rinnovazione della notifica e la sanatoria retroattiva del primo tentativo.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma dell'art. 137 c.p.c. , e segg.
Decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione ancora consentita va notificata personalmente alla parte. La Corte ha ritenuto applicabile questa modalità alla seconda notifica effettuata a S.G.
Art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992
Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della Commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
Nel processo tributario la variazione del domicilio dichiarato o eletto produce effetto, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, solo dopo la denuncia prescritta alla segreteria della Commissione e alle parti costituite.
la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
La disapplicazione delle sanzioni tributarie richiede obiettive condizioni di incertezza normativa. La CTR aveva ritenuto sussistenti tali condizioni per i contrasti interpretativi, ma la Cassazione ha cassato la decisione, rilevando in particolare l’incompatibilità europea del condono IVA e la necessità di disapplicare la disciplina nazionale rilevante.
Art. 9-bis della L. n. 289/2002
Il condono tributario previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della citata Legge, ed in particolare riveste una natura "demenziale", poichè consente di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute, emergenti dalle dichiarazioni presentate dallo stesso contribuente, attraverso il pagamento della sola imposta e degli interessi (ovvero, in caso di mero ritardo, dei soli interessi), senza aggravi e sanzioni, nonchè di procedere - a determinate condizioni - al pagamento in forma rateale, senza comportare alcuna forma di accertamento tributario straordinario.
L’art. 9-bis disciplina una definizione di omessi o tardivi versamenti distinta dai condoni premiali e non è estensibile per analogia alle regole di altre sanatorie. Nel caso di IVA, la disposizione va disapplicata nella misura in cui contrasta con il diritto dell’Unione.
Art. 8, 9, 15 e 16 della L. n. 289/2002
Tale diversità di natura, unita al carattere eccezionale della normativa sul condono, non consente l'applicazione analogica delle disposizioni che ne ammettono l'efficacia anche in assenza di adempimento integrale ( L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16)
Le regole di altre forme di condono, che in determinate ipotesi ammettono effetti anche senza integrale adempimento, non possono essere applicate analogicamente alla definizione ex art. 9-bis.
Art. 14 del D.P.R. n. 602/1973
La Corte richiama la disciplina dell’iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento delle rate successive nell’ambito della definizione delle liti pendenti, ma la distingue dalla definizione ex art. 9-bis e afferma che non può essere trasposta analogicamente a quest’ultima.
Art. 2, par. 1, lett. a), c) e d), e artt. 193-273 della direttiva 2006/112/CE
Tale diversità di natura, unita al carattere eccezionale della normativa sul condono, non consente l'applicazione analogica delle disposizioni che ne ammettono l'efficacia anche in assenza di adempimento integrale
La Corte richiama gli obblighi europei in materia di IVA e ritiene incompatibile con essi una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili tramite condono. Il passaggio citato non è la specifica affermazione sul contrasto europeo, ma la decisione fonda su tali disposizioni l’obbligo di disapplicare la norma nazionale.
Art. 2 e art. 22 della sesta direttiva 77/388/CEE
La Corte li menziona come disposizioni sostituite, dal 1° gennaio 2007, dalle norme della direttiva 2006/112/CE richiamate in materia di IVA; il principio applicato è l’incompatibilità europea delle sanatorie nazionali che rinunciano in modo generale all’accertamento dell’imposta.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata. La Corte ha esercitato tale potere rigettando direttamente il ricorso originario del contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disciplina di una particolare definizione agevolata non va estesa per analogia a un diverso condono: occorre verificare struttura, funzione e condizioni specifiche della singola misura.
- Per l’IVA, una sanatoria nazionale che comporti una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento o all’applicazione delle conseguenze delle violazioni può risultare incompatibile con il diritto dell’Unione; giudice e amministrazione devono disapplicare la norma interna incompatibile.
- La mera esistenza di contrasti interpretativi non comporta automaticamente l’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa: devono ricorrere condizioni obiettive di incertezza e la disciplina applicabile va valutata nel suo contesto, incluso il diritto dell’Unione.
- Se un tentativo di notificazione tempestivo fallisce per una circostanza non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento con sollecita diligenza. La successiva notifica può sanare ex tunc il primo tentativo anche se si perfeziona dopo la scadenza del termine, purché la ripresa avvenga entro un intervallo ragionevole dalla conoscenza dell’esito negativo e dopo le verifiche necessarie.
- Nel processo tributario, il mutamento del domicilio dichiarato o eletto produce effetto dopo la comunicazione prevista dall’art. 17; chi deve effettuare una notifica può fare affidamento sul domicilio processuale efficace, fermo l’onere di reagire con tempestività quando il tentativo non riesce.
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