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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 10178 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Taranto, che aveva respinto il suo appello e confermato l’avviso di accertamento, tra l’altro per IRPEF 2005. L’accertamento recuperava a tassazione circa 1.480.000 euro di sopravvenienze attive non contabilizzate, in relazione alla regolarizzazione delle scritture contabili dopo l’adesione al condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002. Il contribuente sosteneva che il prospetto previsto dall’art. 14 della stessa legge fosse richiesto soltanto per chi aveva presentato la dichiarazione integrativa degli imponibili ex art. 8, non per chi aveva aderito alla definizione automatica ex art. 9. Contestava inoltre la ripresa di una sopravvenienza di 250.000 euro, derivante dall’incasso relativo a una nota di credito per rettifica di una fattura del 2003, sostenendo che la questione riguardasse l’anno d’imputazione. Denunciava anche carenze e contraddizioni nella motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo limitatamente alla violazione di legge: per chi ha aderito al condono tombale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002, l’art. 14 non richiede la presentazione del prospetto previsto per la regolarizzazione collegata alle dichiarazioni integrative ex art. 8. Ha rigettato il primo motivo nella parte relativa alla violazione di legge, perché la sentenza esponeva sufficientemente che la controversia riguardava anche sopravvenienze attive; ha dichiarato inammissibili le censure motivazionali, non riconducibili ai vizi denunciabili secondo il testo applicabile dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo, relativo alla sopravvenienza di 250.000 euro e all’anno d’imputazione, è stato dichiarato inammissibile per i medesimi limiti del vizio motivazionale e per difetto di specificità. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a un’altra sezione della CTR della Puglia, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte non ha definito nel merito l’intera controversia né disposto direttamente l’annullamento dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 14, commi 1 e 5

    L'indicata finalità del detto onere, pertanto, è limitata alla fattispecie della presentazione di dichiarazione di "integrazione degli imponibili per gli anni pregressi", prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, e non si estende, essendo priva in tal caso di alcuna ratio, all'ipotesi di "definizione automatica per gli anni pregressi" di cui all'art. 9, in ordine alla quale, del resto, l'art. 14, comma 5, relativo alla regolarizzazione delle scritture contabili per chi - come il ricorrente - si sia avvalso di tale condono (c.d. tombale), non richiede la presentazione di alcun prospetto.

    Il prospetto previsto dall’art. 14 serve a individuare analiticamente gli elementi patrimoniali correlati agli imponibili integrati ai sensi dell’art. 8 e a consentire il riconoscimento fiscale dei relativi valori. Tale adempimento non è richiesto per la regolarizzazione delle scritture contabili da parte di chi ha aderito alla definizione automatica o condono tombale ex art. 9.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8 e 9

    L'indicata finalità del detto onere, pertanto, è limitata alla fattispecie della presentazione di dichiarazione di "integrazione degli imponibili per gli anni pregressi", prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 8, e non si estende, essendo priva in tal caso di alcuna ratio, all'ipotesi di "definizione automatica per gli anni pregressi" di cui all'art. 9, in ordine alla quale, del resto, l'art. 14, comma 5, relativo alla regolarizzazione delle scritture contabili per chi - come il ricorrente - si sia avvalso di tale condono (c.d. tombale), non richiede la presentazione di alcun prospetto.

    La Corte distingue i due istituti: l’integrazione degli imponibili ex art. 8, che può comportare la necessità del prospetto previsto dall’art. 14, e la definizione automatica ex art. 9, per la quale quel prospetto non è richiesto ai fini della regolarizzazione contabile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5, nel testo modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012

    Ne consegue che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

    Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo se presenta un’anomalia radicale, rilevabile dal testo della sentenza, come motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva. La semplice insufficienza della motivazione non è censurabile ai sensi di tale disposizione.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La disposizione è stata invocata dal contribuente contro la motivazione della sentenza tributaria, ma la Cassazione ha respinto la relativa censura di legge perché la pronuncia, considerata nel suo complesso, esponeva i fatti rilevanti e chiariva che la controversia riguardava anche il recupero di sopravvenienze attive.

Massime di principio

  • Chi aderisce alla definizione automatica o condono tombale ex art. 9 della legge n. 289 del 2002 non deve presentare il prospetto previsto dall’art. 14 per ottenere la regolarizzazione delle scritture contabili; tale adempimento riguarda la fattispecie dell’integrazione degli imponibili ex art. 8.
  • In cassazione, una contestazione della motivazione non può limitarsi a lamentarne l’insufficienza: deve indicare una carenza radicale, quale motivazione apparente o mancante, contrasto insanabile o incomprensibilità obiettiva, valutabile sulla base del testo della sentenza.
  • Un motivo di ricorso deve individuare con precisione la questione sottoposta al giudice e spiegare perché la decisione sarebbe erronea; la genericità che non consente di identificare con certezza il thema decidendum può determinarne l’inammissibilità.

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