Sentenza del 18/05/2016 n. 10182 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 2001, emesso dopo un processo verbale della Guardia di Finanza del 4 novembre 2005. L’accertamento contestava come inesistente un’operazione documentata dalla fattura indicata in sentenza, dell’importo di lire 1.177.000.000 oltre a lire 235.400.000 di IVA, e il conseguente rimborso IVA già erogato. La società aveva impugnato l’avviso e ottenuto ragione nei giudizi di merito: la CTR della Puglia aveva confermato l’accoglimento del ricorso, ritenendo che l’Ufficio non avesse provato adeguatamente l’inesistenza dell’operazione e che l’adesione della società al condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002 precludesse l’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza della CTR per motivazione carente e violazione delle norme sul condono e sui poteri di accertamento, per avere ritenuto che il condono impedisse di contestare un credito IVA e il relativo rimborso.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha ritenuto nulla la sentenza della CTR per violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992: la decisione non esponeva le critiche rivolte alla pronuncia di primo grado né le ragioni per cui erano state disattese, così da non rendere comprensibili il thema decidendum e il fondamento della decisione. Ha inoltre stabilito che il condono tombale estingue i debiti tributari, ma non sottrae all’Amministrazione il potere di contestare crediti fiscali del contribuente, compreso il diritto al rimborso IVA fondato su operazioni ritenute inesistenti. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso definitivamente se l’operazione fosse inesistente né se il rimborso fosse dovuto.
Norme richiamate
Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Orbene, nel caso in esame la sentenza è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; perchè è completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, atteso il modestissimo sviluppo motivazionale svolto in modo assertivo ed astratto, senza indicare alcuno degli elementi sui quali aveva inteso esprimere la sua generica e negativa valutazione: in tal modo, resta impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.
La sentenza tributaria d’appello deve esporre in modo intelligibile le contestazioni rivolte alla decisione di primo grado e le ragioni per cui vengono accolte o respinte. Una motivazione meramente assertiva, che non consenta di ricostruire l’oggetto della decisione e il suo fondamento, determina la nullità della sentenza.
Art. 9, commi 9 e 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
il condono L. 27 dicembre 2002, n. 289 , ex art. 9 elide i debiti del contribuente verso l'erario, ma non opera sui suoi eventuali crediti fiscali, dovendo la previsione del comma 9, citato art. secondo cui "la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate", interpretarsi nel senso che tale definizione non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente
Il condono estingue, nei limiti previsti dalla legge, i debiti tributari del contribuente, ma non rende incontestabili i crediti fiscali dichiarati né impone all’Erario di effettuare rimborsi. L’Amministrazione può accertare che il credito, anche IVA, non sussiste, ad esempio perché derivante da un’operazione inesistente.
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e art. 54, comma 2, del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012
La limitazione all’impugnazione per cassazione prevista per la sentenza d’appello che conferma quella di primo grado non si applicava al caso, perché il giudizio d’appello era stato introdotto prima dell’11 settembre 2012.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Preliminarmente il motivo va ricondotto nell'alveo della censura sub art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, trattandosi di doglianza che prospetta un error in procedendo, ritenuto il richiamo all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, dovuto ad un mero errore
La censura di nullità della sentenza per carenza della motivazione va qualificata come error in procedendo, riconducibile al n. 4. L’indicazione inesatta della norma nella rubrica del motivo non comporta da sola l’inammissibilità se le ragioni esposte consentono alla Corte di individuare e qualificare correttamente il vizio.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il secondo motivo è stato esaminato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, in relazione alla portata del condono e ai poteri dell’Amministrazione di contestare il credito IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 52, 54 e 55; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 38, 39 e 40
Queste disposizioni sono state richiamate nel motivo relativo ai poteri di accertamento, ma la decisione non ne ha sviluppato un’interpretazione autonoma: il principio accolto è che il condono non impedisce di contestare l’esistenza del credito IVA.
Massime di principio
- L’adesione a un condono fiscale non rende automaticamente dovuti o incontestabili i crediti e i rimborsi richiesti dal contribuente: l’Amministrazione può verificarne i presupposti e contestarli, anche dopo il condono.
- Se un rimborso IVA deriva da operazioni contestate come inesistenti, il condono dei debiti tributari non impedisce all’Erario di accertare l’inesistenza del credito; il contribuente non acquisisce per effetto del condono un diritto automatico al rimborso.
- Una sentenza d’appello tributaria deve consentire di comprendere quali censure siano state esaminate e perché siano state accolte o respinte. Una motivazione generica e assertiva, priva degli elementi necessari per ricostruire il ragionamento, può comportare la nullità della decisione.
- La Cassazione, in questo caso, non ha accertato definitivamente l’inesistenza dell’operazione né la spettanza del rimborso: ha cassato la sentenza e rimesso la controversia alla CTR per un nuovo esame.
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