Sentenza del 18/05/2016 n. 10181 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego del rimborso IVA relativo all'anno 1993, richiesto dall'Ente e oggetto di un sollecito del 26 febbraio 2009; il diniego impugnato è indicato come istanza n. (------) del 10 marzo 2009. La CTR della Calabria, con sentenza n. 185/05/12, depositata il 28 giugno 2012, aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente, ritenendo tempestiva e regolare la domanda di rimborso e non necessaria, ai fini del diniego, la presentazione del quadro VR. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo non è scrutinabile perché mancavano nella copia notificata le pagine contenenti il motivo; il secondo denunciava motivazione carente e perplessa sulle ulteriori questioni dell'appello, relative alla polizza fideiussoria, alla presunta adesione dell'Ente al condono tombale, alla documentazione richiesta dopo l'istanza del 6 maggio 2007 e alla prescrizione del diritto al rimborso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la mancanza di pagine del ricorso comporta inammissibilità quando, come in questo caso per il primo motivo, impedisce di conoscere la doglianza e i principi di diritto invocati. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva respinto le eccezioni dell'Agenzia senza esporre il percorso logico-giuridico e aveva escluso la prescrizione senza ricostruire compiutamente gli atti interruttivi. Ha quindi cassato la sentenza nei limiti del motivo accolto e rinviato alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Non è stata decisa definitivamente la spettanza del rimborso IVA.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Commissione Regionale, in proposito, si è limitata a dichiarare la infondatezza delle eccezioni proposte dall'appellante Agenzia in ordine alla produzione della polizza fideiussoria e della documentazione circa la presunta adesione dell'Ente al condono tombale previsto dalla L. n. 439 del 1991, nonchè alla mancata produzione dei documenti in seguito all'istanza di rimborso avanzata in data 06.05.2007, senza esplicitare in alcun modo il percorso logico giuridico seguito e la ratio della sua decisione, necessari a vagliarne la fondatezza; ha inoltre escluso l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso in considerazione delle diverse richieste di rimborso e contestuale messa in mora avanzate all'Agenzia delle entrate di (------), senza tuttavia svolgere una compiuta ricostruzione degli eventi interruttivi.
La motivazione è carente quando il giudice respinge questioni potenzialmente decisive senza rendere comprensibili le ragioni della decisione; in tema di prescrizione, deve inoltre ricostruire gli atti invocati come interruttivi, così da consentire il controllo della conclusione.
La norma è richiamata esclusivamente per indicare la memoria depositata dal controricorrente; la sentenza non ne ricava un principio interpretativo.
Massime di principio
- La mancanza di pagine nella copia notificata di un ricorso non determina automaticamente l'inammissibilità dell'intero atto: occorre verificare in concreto se abbia impedito alla controparte di comprenderne le censure e di difendersi. Se la parte mancante contiene un motivo e ne impedisce la precisa cognizione, quel motivo non può essere esaminato.
- Una decisione che respinge eccezioni potenzialmente decisive deve esporre le ragioni logiche e giuridiche del rigetto; una conclusione apodittica non permette il controllo della decisione e può comportare la cassazione.
- Quando si dichiara non prescritto un diritto sulla base di richieste o messe in mora, occorre ricostruire gli atti interruttivi rilevanti e spiegare perché producano tale effetto.
- La cassazione con rinvio per vizio di motivazione non stabilisce, di per sé, chi abbia diritto alla prestazione sostanziale: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni e decidere anche sulle spese.
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