Cassazione Civile, Ordinanza n. 07274/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
Un pensionato di vecchiaia aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate dalla cassa sulla sua pensione a titolo di contributo di solidarietà, sostenendo che tali prelievi fossero contrari all'art. 3 della l. n. 335/1995, come successivamente modificato e interpretato, e alle delibere/regolamento della cassa che li avevano introdotti e prorogati. Il tribunale aveva accolto la domanda, condannando la cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: 1) violazione della disciplina che consente agli enti privatizzati di adottare misure per l'equilibrio di bilancio, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà regolamentare e la sua compatibilità con i principi di autonomia dell'ente e di tutela dell'equilibrio finanziario; 2) in subordine, violazione della disciplina del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, assumendone l'applicabilità almeno per il biennio 2012-2013 e lamentando errori processuali e di diritto nel mancato riconoscimento di tale prelievo; 3) erronea applicazione della prescrizione, poiché la corte territoriale avrebbe dovuto applicare il termine quinquennale e non quello decennale all'azione di ripetizione delle trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: il contributo di solidarietà imposto in via regolamentare dalla cassa su pensioni già determinate è illegittimo perché integra una prestazione patrimoniale riservata alla legge; la norma invocata per il contributo dell'1% per il 2012-2013 non opera automaticamente in sostituzione del prelievo regolamentare e richiede presupposti specifici che la cassa non aveva allegato né provato; l'azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, difettando liquidità ed esigibilità del credito nel senso richiesto per l'applicazione del termine breve. Sono state inoltre poste a carico della cassa le spese di lite, ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e il versamento della sanzione alla Cassa delle Ammende, oltre agli oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma i tre motivi sono stati ritenuti infondati e, complessivamente, non idonei a superare il consolidato orientamento della Corte.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia normativa dell'ente previdenziale privatizzato, ma ritenuti non idonei a giustificare la trattenuta su pensioni già determinate.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
La Corte vi ricostruisce il limite secondo cui gli enti privatizzati non possono imporre prelievi su trattamenti pensionistici già liquidati con atti regolamentari, perché ciò integrerebbe una prestazione patrimoniale riservata alla legge.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato come modifica della disciplina previdenziale degli enti privatizzati, ma non tale da legittimare il contributo di solidarietà regolamentare contestato.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato come interpretazione autentica della disciplina, senza esito favorevole alla tesi della cassa.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
La Corte esclude che la norma determini automaticamente l'applicazione del contributo dell'1% ove siano illegittimi i regolamenti della cassa; occorrono specifici presupposti, inclusa l'inerzia dell'ente e la loro allegazione e prova.
art. 2 Cost.
Invocato dalla cassa a sostegno dell'equilibrio tra interessi degli iscritti, ma non tale da superare il principio per cui il prelievo patrimoniale è riservato alla legge.
art. 3 Cost.
Richiamato sia per la ragionevolezza delle misure sia, dal resistente, contro la legittimità del prelievo; la Corte nega che consenta la trattenuta regolamentare contestata.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà viene qualificato come prestazione patrimoniale imposta, e dunque soggetta alla riserva di legge.
art. 38 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela previdenziale e alla questione della prescrizione, senza mutare l'esito del giudizio.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non determinante ai fini della decisione.
Richiamato nel secondo motivo quanto ai limiti dell'appello, ma la censura è stata giudicata infondata.
Richiamato nel secondo motivo, senza incidere sull'esito finale.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
Invocato sul tema della prescrizione, ma la Corte applica il termine decennale all'azione di restituzione.
La Corte esclude la prescrizione quinquennale invocata dalla cassa perché l'azione di ripetizione delle trattenute non presenta i caratteri richiesti per tale termine.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione previdenziale, ma ritenuto non ostativo alla prescrizione decennale nel caso di specie.
Applicati in conseguenza della definizione del ricorso come inammissibile e della conformità dell'esito alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a ulteriori somme e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
Usato per la proposta di definizione accelerata e rilevante ai fini dell'applicazione delle conseguenze sanzionatorie processuali.
Richiamato per consentire il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi senza ulteriore estensione argomentativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti regolamentari o delibere interne, una trattenuta su pensioni già determinate in base ai criteri applicabili, perché un prelievo di questo tipo integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- La disciplina che consente misure di riequilibrio finanziario degli enti previdenziali non opera come automatismo generalizzato per sanare o sostituire prelievi regolamentari illegittimi: l'applicazione di un contributo ex lege richiede la dimostrazione rigorosa dei presupposti previsti dalla norma.
- In tema di ripetizione delle trattenute previdenziali illegittime, l'azione è assoggettata a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine quinquennale.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte in modo conforme da giurisprudenza consolidata, la Corte può dichiararlo inammissibile per mancanza di elementi idonei a mutare l'orientamento consolidato.
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