Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07250/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un collaboratore a progetto, già collaboratore della società Italiana Data Progetti s.r.l., volta a ottenere l'indennità di disoccupazione DIS-COLL per 60 giorni di lavoro rispetto ai quali non erano stati versati i contributi previdenziali dalla società. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo applicabile anche ai lavoratori parasubordinati il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2, commi 26-32, l. n. 335/1995, 15 d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 2116 c.c., sostenendo che il principio di automaticità non opera in favore delle collaborazioni coordinate continuative o a progetto e che, per la DIS-COLL, rilevano soltanto i contributi effettivamente accreditati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Richiamando un precedente recente conforme, ha affermato che, ai fini del riconoscimento della DIS-COLL, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata e, per identità di disciplina, neppure ai collaboratori a progetto. Poiché l'art. 15 d.lgs. n. 22/2015 considera il reddito imponibile e la durata della prestazione in base ai soli contributi effettivamente accreditati, la mancata contribuzione esclude il diritto alla prestazione per i periodi non coperti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state poste a carico del resistente, con liquidazione come da dispositivo non integralmente trascritto nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-32, L. n. 335/1995

    La Gestione separata è richiamata come regime previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi; nel caso deciso non consente di applicare il principio di automaticità delle prestazioni alla DIS-COLL in assenza di contribuzione effettivamente accreditata.

  • art. 15 d.lgs. n. 22/2015

    comma 1, comma 3, comma 6

    La disciplina della DIS-COLL è interpretata nel senso che la misura e la durata dell'indennità si fondano sui contributi effettivamente accreditati; il testo non estende la prestazione ai periodi non coperti da contribuzione.

  • art. 2116 c.c.

    Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica alla DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi e, per estensione, ai collaboratori a progetto.

Massime di principio

  • Per la prestazione DIS-COLL destinata ai collaboratori iscritti alla Gestione separata, il diritto all'indennità e la sua durata dipendono dai contributi effettivamente accreditati, non essendo operante il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
  • I collaboratori a progetto sono assimilati, ai fini della disciplina DIS-COLL, ai collaboratori coordinati e continuativi; pertanto, la mancata contribuzione per il periodo di lavoro impedisce il riconoscimento della prestazione per quei mesi non coperti.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un principio di diritto incompatibile con la disciplina speciale della prestazione previdenziale, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.