Cassazione Civile, Ordinanza n. 07270/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Un iscritto alla cassa previdenziale professionale aveva agito in giudizio sostenendo che, sulla pensione di vecchiaia anticipata percepita dal 2004, fossero state operate trattenute a titolo di contributo di solidarietà in violazione della disciplina legale e regolamentare applicabile agli enti previdenziali privatizzati. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando illegittime le trattenute e condannando la cassa alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale; la Corte d'appello aveva confermato. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà alla luce dell'autonomia normativa dell'ente, dell'esigenza di equilibrio finanziario e della disciplina primaria e regolamentare richiamata; con il secondo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, invocando quella quinquennale per le somme richieste in restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero infondati alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, trattenute qualificabili come contributo di solidarietà, perché esse incidono su un trattamento ormai definito e integrano una prestazione patrimoniale riservata alla legge ex art. 23 Cost.; inoltre, l'azione di ripetizione delle somme trattenute è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, difettando i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito cui si correla il termine breve. Conseguentemente ha condannato la cassa al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre a ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994
Richiamati dalla ricorrente per fondare l'autonomia normativa della cassa previdenziale privatizzata.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Richiamato quale base della disciplina del contributo di solidarietà sui trattamenti previdenziali.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato come modifica della disciplina previdenziale invocata dalla ricorrente.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Indicato come interpretazione autentica della disciplina richiamata dalla cassa.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
Richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo relativo ai trattamenti pensionistici e all'equilibrio finanziario.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
Base regolamentare delle delibere della cassa che prevedevano il contributo di solidarietà.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Richiamati dalla cassa; la Corte valorizza in particolare l'art. 23 Cost. per affermare che il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale riservata alla legge.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte vi fondi una diversa decisione.
art. 2948, n. 4, c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle somme richieste in restituzione.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della prescrizione dei crediti previdenziali.
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
Richiamato nel secondo motivo in tema di prescrizione; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella consolidata.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della ragionevolezza del contributo di solidarietà e dell'equilibrio tra iscritti.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela previdenziale e alla sostenibilità del sistema.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione accelerata e per fondare l'applicazione delle sanzioni processuali ulteriori, in ragione della totale conformità dell'esito alla proposta.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato dalla Corte per la condanna al pagamento di somme ulteriori in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conformità all'orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre o mantenere trattenute qualificabili come contributo di solidarietà su pensioni già definitivamente determinate secondo la disciplina applicabile, poiché tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione ma su un trattamento ormai consolidato e richiedono copertura legislativa ex art. 23 Cost.
- Il principio di autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati incontra il limite del rispetto del pro rata e non consente di imporre prestazioni patrimoniali ulteriori sui trattamenti pensionistici già maturati.
- L'azione di ripetizione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà si prescrive nel termine ordinario decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità che giustificherebbero il termine quinquennale.
- Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo, il ricorso può essere dichiarato inammissibile anche all'esito della procedura accelerata ex art. 380-bis c.p.c.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile in conformità alla proposta accelerata, la Corte può applicare le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96 c.p.c. e dal d.P.R. n. 115/2002.
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