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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07249/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui una familiare di una persona anziana deceduta chiedeva il rimborso delle spese di ricovero sostenute per l’ospitalità della madre in una struttura residenziale per anziani (RSA). Secondo la Corte d’appello, la persona assistita era stata valutata dall’Unità di Valutazione Geriatrica, che le aveva riconosciuto uno stato di non autosufficienza con necessità di ricovero, ma non una condizione di urgenza; tale valutazione non era stata contestata e la collocava in graduatoria, senza diritto all’accesso immediato alla struttura. Con l’unico motivo di ricorso in cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa interpretazione della normativa sanitaria e costituzionale invocata, sostenendo che le condizioni della madre imponessero un ricovero immediato e che tali prestazioni dovessero essere garantite integralmente a carico del servizio pubblico, senza vincoli di bilancio, in tutela del diritto alla salute; richiamava inoltre l’art. 2697 c.c. per quanto alla prova dei presupposti del diritto azionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso specifico e quindi non inammissibile, ma lo ha giudicato infondato. Ha osservato che l’accertamento sanitario effettuato dalla UVG non era stato contestato e che il successivo peggioramento delle condizioni della paziente, dopo due cadute, non era stato sottoposto a una nuova valutazione né aveva dato luogo a un diverso posizionamento in graduatoria tale da legittimare l’accesso immediato al ricovero convenzionato in RSA. La censura, in sostanza, mirava a contestare il sistema della graduatoria e della lista d’attesa, postulando un diritto al ricovero immediato a spese pubbliche senza limiti di bilancio; la Corte ha respinto questa impostazione richiamando il proprio precedente orientamento e ha quindi rigettato il ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 833/1978

    richiamata dalla ricorrente come base normativa del diritto alle prestazioni sanitarie, ma non ritenuta idonea a fondare un accesso immediato alla RSA senza la procedura di valutazione e graduatoria

  • art. 30 L. 730/1983

    invocato insieme alle altre fonti sanitarie per sostenere il diritto al ricovero a carico del servizio pubblico

  • art. 3-septies, comma 4, D.Lgs. 502/1992

    richiamato per sostenere la natura delle prestazioni socio-sanitarie e l’obbligo di assicurazione a carico del sistema pubblico

  • D.P.C.M. 14 febbraio 2001

    invocato quale fonte dei livelli essenziali di assistenza, ma non interpretato in senso tale da escludere le procedure selettive di accesso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di censura, ma la decisione è fondata soprattutto sul fatto che l’accertamento sanitario presupposto non era stato contestato

  • art. 32 Cost.

    richiamato a sostegno della tesi del ricovero immediato come espressione del diritto fondamentale alla salute, ma la Corte ne esclude una lettura che elimini ogni limite organizzativo e procedurale

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando l’accesso a una prestazione sanitaria convenzionata è subordinato a una valutazione tecnico-sanitaria e a una graduatoria, la mancata contestazione dell’accertamento originario preclude di fondare in cassazione il diritto all’accesso immediato su un asserito diverso quadro clinico non sottoposto a nuova valutazione.
  • Il diritto alla tutela della salute non esclude, di per sé, che l’erogazione delle prestazioni avvenga tramite procedure di valutazione comparativa e liste d’attesa, purché previste dall’ordinamento e collegate alla programmazione delle risorse disponibili.
  • Per sostenere il diritto al rimborso delle spese di ricovero in struttura convenzionata non basta allegare una generale urgenza sanitaria: occorre dimostrare, secondo il sistema applicabile, che la persona assistita aveva titolo all’accesso immediato o prioritario secondo la valutazione competente.
  • In cassazione non è utile censurare il sistema astratto di selezione se la decisione impugnata si fonda su un dato fattuale decisivo non specificamente attaccato, come l’esito di una valutazione sanitaria non contestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamigliaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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