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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07266/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il recupero di maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti per l'anno 2011. L'ente previdenziale aveva calcolato i contributi anche sul reddito percepito dal contribuente quale socio di una società di capitali, sostenendo che l'art. 3 bis del d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, imponesse di prendere in considerazione la totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. Il contribuente aveva opposto l'atto e sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano accolto l'opposizione, ritenendo che per i soci di società di capitali rilevassero solo i redditi derivanti da attività lavorativa personale abituale e prevalente nella società, e non i meri utili da partecipazione. Con il ricorso per cassazione l'ente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che la base contributiva dovesse comprendere anche i redditi da partecipazione a società di capitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza svolgimento di attività lavorativa. La Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 3 bis della l. n. 438/1992 amplia la base contributiva ai redditi di impresa, ma tali redditi vanno individuati secondo la disciplina fiscale: sono quindi rilevanti solo quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale ex art. 55 TUIR, mentre gli utili da partecipazione in società di capitali sono redditi di capitale ex art. 44 TUIR e non concorrono al calcolo dei contributi. Le spese sono state compensate, mentre è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di contribuzione alla gestione commercianti, la base imponibile va determinata avendo riguardo alla nozione fiscale di reddito di impresa: sono rilevanti solo i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, non qualunque reddito dichiarato ai fini IRPEF.
  • Gli utili percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, quando non accompagnati da prestazione di attività lavorativa personale, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla base contributiva previdenziale.
  • L'art. 3 bis della l. n. 438/1992 non consente di assoggettare a contribuzione redditi diversi dai redditi di impresa in senso fiscale; il rinvio alla "totalità dei redditi d'impresa" non include i redditi di capitale.
  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge è infondata se la tesi del ricorrente contrasta con un orientamento di legittimità ormai consolidato e ribadito dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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