Cassazione Civile, Ordinanza n. 07266/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il recupero di maggiore contribuzione dovuta alla gestione commercianti per l'anno 2011. L'ente previdenziale aveva calcolato i contributi anche sul reddito percepito dal contribuente quale socio di una società di capitali, sostenendo che l'art. 3 bis del d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, imponesse di prendere in considerazione la totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF. Il contribuente aveva opposto l'atto e sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano accolto l'opposizione, ritenendo che per i soci di società di capitali rilevassero solo i redditi derivanti da attività lavorativa personale abituale e prevalente nella società, e non i meri utili da partecipazione. Con il ricorso per cassazione l'ente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che la base contributiva dovesse comprendere anche i redditi da partecipazione a società di capitali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza svolgimento di attività lavorativa. La Corte ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui l'art. 3 bis della l. n. 438/1992 amplia la base contributiva ai redditi di impresa, ma tali redditi vanno individuati secondo la disciplina fiscale: sono quindi rilevanti solo quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale ex art. 55 TUIR, mentre gli utili da partecipazione in società di capitali sono redditi di capitale ex art. 44 TUIR e non concorrono al calcolo dei contributi. Le spese sono state compensate, mentre è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 3 bis della l. 14 novembre 1992, n. 438
La disposizione, che convoglia il contributo annuo sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, è interpretata come ampliamento della base imponibile contributiva, ma limitatamente ai redditi di impresa in senso fiscale.
d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3 bis
È la norma convertita dalla l. n. 438/1992 e costituisce la base del criterio di calcolo contributivo applicato dalla Corte.
l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1
Individua i soggetti della gestione previdenziale cui si applica il criterio di commisurazione contributiva richiamato dall'art. 3 bis.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Definisce i redditi di impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale; solo questi entrano nella base contributiva.
art. 44, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Qualifica gli utili da partecipazione a società soggette a IRES come redditi di capitale, esclusi dalla base imponibile contributiva in assenza di attività lavorativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di contribuzione alla gestione commercianti, la base imponibile va determinata avendo riguardo alla nozione fiscale di reddito di impresa: sono rilevanti solo i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, non qualunque reddito dichiarato ai fini IRPEF.
- Gli utili percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, quando non accompagnati da prestazione di attività lavorativa personale, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla base contributiva previdenziale.
- L'art. 3 bis della l. n. 438/1992 non consente di assoggettare a contribuzione redditi diversi dai redditi di impresa in senso fiscale; il rinvio alla "totalità dei redditi d'impresa" non include i redditi di capitale.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione di legge è infondata se la tesi del ricorrente contrasta con un orientamento di legittimità ormai consolidato e ribadito dalla Corte.
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