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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07265/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS chiedeva il pagamento di contributi alla gestione commercianti per gli anni 2009 e 2010, parametrati anche ai redditi percepiti dal soggetto come socio di una società di capitali nella misura del 37,5%. Il destinatario dell'atto proponeva opposizione sostenendo che tali redditi non potessero entrare nella base imponibile contributiva perché derivanti da mera partecipazione societaria, quindi redditi di capitale e non di impresa, e comunque deducendo di non aver svolto attività lavorativa abituale e prevalente in favore della società. L'INPS, in tutte le fasi di merito e poi in cassazione, sosteneva invece che i redditi da partecipazione dovessero essere computati ai fini della contribuzione dovuta alla gestione commercianti, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa presso la società. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. in L. n. 438 del 1992, e della L. n. 233 del 1990, assumendo che la base imponibile contributiva comprendesse tutti i redditi percepiti dal soggetto iscritto, anche quelli da partecipazione a società di capitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, ritenendo infondato il motivo unico. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, per i soggetti iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa come definiti fiscalmente, ma non i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Poiché nel caso concreto i redditi controversi derivavano solo dalla partecipazione agli utili di una società di capitali, senza lavoro personale, essi non dovevano essere inclusi nella base imponibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del fatto che al momento del ricorso l'orientamento non era ancora consolidato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 26/02/1999, n. 46

    Richiamato come base dell'opposizione all'avviso di addebito contributivo.

  • art. 3-bis d.l. 19/09/1992, n. 384 conv. in L. 14/11/1992, n. 438

    Norma che rapporta il contributo annuo dovuto alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; la Corte ne conferma l'interpretazione nel senso che rilevano solo i redditi d'impresa, non quelli di capitale da mera partecipazione a società di capitali.

  • L. 02/08/1990, n. 233, art. 1

    Individua i soggetti della gestione previdenziale cui si applica il criterio di commisurazione del contributo ai redditi d'impresa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 55 d.P.R. 22/12/1986, n. 917

    Richiamato per definire i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • art. 44, lett. e), d.P.R. 22/12/1986, n. 917

    Richiamato per qualificare gli utili da partecipazione a società di capitali come redditi di capitale, se percepiti senza prestazione di attività lavorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • sentenza Corte costituzionale n. 354 del 2001

    Richiamata come supporto sistematico alla coerenza del diverso regime tra soci di società di persone e soci di società di capitali.

Massime di principio

  • Ai fini dei contributi dovuti alla gestione commercianti, il riferimento alla "totalità dei redditi d'impresa" deve essere inteso secondo la qualificazione fiscale del reddito: vi rientrano i redditi derivanti da attività imprenditoriale, ma non i redditi di capitale.
  • Gli utili percepiti per la sola partecipazione a una società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa personale, non concorrono alla base imponibile contributiva della gestione commercianti.
  • La mera qualità di socio di società di capitali non basta, da sola, a fondare l'assoggettamento a contribuzione sui relativi utili; occorre che il reddito abbia natura di reddito d'impresa ai sensi della disciplina fiscale richiamata dalla normativa previdenziale.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è già orientata in modo consolidato sul punto decisivo, il ricorso che muove da una diversa qualificazione del reddito è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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