Cassazione Civile, Ordinanza n. 07267/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a un iscritto alla gestione commercianti, con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi IVS per gli anni 2005-2008, calcolati anche sui redditi percepiti quale socio di una società a responsabilità limitata. L'originario destinatario aveva opposto l'atto sostenendo che tali utili non potessero entrare nella base imponibile contributiva perché redditi di capitale, e che comunque non vi fosse stata attività lavorativa abituale e prevalente svolta presso la società. Dopo il decesso dell'originario opponente, il giudizio era proseguito da una sola erede. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame dichiarando insussistente il credito contributivo. In cassazione l'INPS deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della L. n. 438/1992 e della L. n. 233/1990, sostenendo che, ai fini della gestione commercianti, dovessero essere computati tutti i redditi percepiti dal soggetto iscritto, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione a una società di capitali, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa nella società stessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto conforme a consolidato orientamento di legittimità il principio per cui, per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ma non i redditi di capitale. Poiché nella fattispecie i proventi contestati derivavano dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, essi restavano esclusi dalla base contributiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del fatto che al momento del ricorso l'orientamento non era ancora consolidato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
è richiamato come base dell'opposizione all'avviso di addebito
art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438
la Corte ribadisce che la norma rapporta il contributo dovuto alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma non estende l'obbligo contributivo ai redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali
L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1
è la disposizione di riferimento per i soggetti iscritti alla gestione previdenziale, cui il sistema dell'art. 3-bis collega il calcolo del contributo
art. 55 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
definisce i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale
art. 44, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
qualifica come redditi di capitale gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società soggette a IRES, senza prestazione di attività lavorativa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti, rilevano solo i redditi che abbiano natura di reddito d'impresa secondo la qualificazione fiscale, cioè quelli prodotti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
- Gli utili percepiti per la sola qualità di socio di una società di capitali, quando manchi qualsiasi prestazione lavorativa in favore della società, sono redditi di capitale e non entrano nella base imponibile contributiva.
- Nel giudizio di legittimità la violazione di legge può essere esclusa quando la decisione impugnata si conformi a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, anche se al momento del ricorso la questione era ancora controversa.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione trattata non era ancora stabilizzata nella giurisprudenza di legittimità al momento della proposizione del ricorso.
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