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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07267/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a un iscritto alla gestione commercianti, con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi IVS per gli anni 2005-2008, calcolati anche sui redditi percepiti quale socio di una società a responsabilità limitata. L'originario destinatario aveva opposto l'atto sostenendo che tali utili non potessero entrare nella base imponibile contributiva perché redditi di capitale, e che comunque non vi fosse stata attività lavorativa abituale e prevalente svolta presso la società. Dopo il decesso dell'originario opponente, il giudizio era proseguito da una sola erede. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame dichiarando insussistente il credito contributivo. In cassazione l'INPS deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della L. n. 438/1992 e della L. n. 233/1990, sostenendo che, ai fini della gestione commercianti, dovessero essere computati tutti i redditi percepiti dal soggetto iscritto, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione a una società di capitali, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa nella società stessa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto conforme a consolidato orientamento di legittimità il principio per cui, per gli iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ma non i redditi di capitale. Poiché nella fattispecie i proventi contestati derivavano dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, essi restavano esclusi dalla base contributiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del fatto che al momento del ricorso l'orientamento non era ancora consolidato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti, rilevano solo i redditi che abbiano natura di reddito d'impresa secondo la qualificazione fiscale, cioè quelli prodotti dall'esercizio di attività imprenditoriale.
  • Gli utili percepiti per la sola qualità di socio di una società di capitali, quando manchi qualsiasi prestazione lavorativa in favore della società, sono redditi di capitale e non entrano nella base imponibile contributiva.
  • Nel giudizio di legittimità la violazione di legge può essere esclusa quando la decisione impugnata si conformi a un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, anche se al momento del ricorso la questione era ancora controversa.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione trattata non era ancora stabilizzata nella giurisprudenza di legittimità al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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