Cassazione Civile, Ordinanza n. 26146/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione ricavi non dichiarati, desunti dall’applicazione degli studi di settore, e rideterminava il reddito d’impresa in senso più sfavorevole alla contribuente. In primo grado la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, tenendo conto di fatture emesse per la restituzione di merce alla fornitrice e riducendo l’importo recuperato. La CTR, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la cessione di beni, anche sottocosto, costituisse comunque componente positiva di reddito e che non potesse essere utilizzata per abbattere i ricavi; osservava inoltre che la contribuente non aveva dimostrato la qualità di fornitore del cessionario, il valore di carico della merce e il periodo di formazione della giacenza. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo per mancata pronuncia sulla censura di nullità dell’avviso per difetto o insufficienza di motivazione e per mancata considerazione delle giustificazioni prodotte nel contraddittorio endoprocedimentale; 2) omesso esame di fatto decisivo per mancata pronuncia sulla censura relativa all’insufficienza delle presunzioni tratte dagli studi di settore, non suffragate da ulteriori elementi; 3) violazione dell’art. 10, comma 1, L. 212/2000, per asserito mancato corretto svolgimento del contraddittorio e violazione dei principi di collaborazione e buona fede; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova del maggiore reddito e dell’applicabilità concreta degli studi di settore; 5) violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto sufficiente un accertamento fondato sul solo scostamento risultante dagli studi di settore. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché non denunciavano un vero omesso esame di un fatto storico decisivo secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., ma si limitavano a criticare genericamente la valutazione di giustificazioni e documenti; ha ritenuto inammissibili anche gli altri tre motivi per difetto di specificità e violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava in modo adeguato gli atti e i motivi degli atti di merito necessari a verificare le censure e l’asserito errore materiale nell’appello incidentale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la tardiva costituzione dell’Agenzia; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha rilevato che i primi due motivi erano inammissibili perché non deducevano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo una generica mancata valutazione di documenti e giustificazioni; gli altri tre motivi erano parimenti inammissibili per difetto di specificità e per mancato rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati trascritti o riassunti gli atti e le difese su cui le censure si fondavano. La decisione della CTR, favorevole all’Agenzia, è rimasta ferma. Nessuna condanna alle spese di legittimità per la mancata tempestiva costituzione dell’Amministrazione. È stato disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione del 2012 consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i fatti processuali posti a fondamento delle censure, in modo da consentire alla Corte il controllo senza dover ricercare autonomamente negli atti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito e indicazione degli atti rilevanti è funzionale alla verifica delle censure e alla loro ammissibilità.
Richiamato quale parametro del dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in tema di accertamento tributario; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma richiamata in relazione all’accertamento analitico-induttivo dei redditi; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché il motivo è inammissibile.
Norma richiamata in tema di rettifica IVA; anche qui la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e realmente omesso dal giudice di merito; non basta lamentare che siano state trascurate singole prove o documenti.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: le censure devono essere comprensibili sulla base del solo ricorso, con indicazione e, se necessario, trascrizione delle parti essenziali degli atti e dei documenti rilevanti.
- Le doglianze che investono la motivazione dell’avviso, l’efficacia delle presunzioni e la ripartizione dell’onere probatorio devono essere formulate in modo specifico, indicando puntualmente dove e come i fatti siano stati dedotti e discussi nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il motivo di ricorso non consente alla Corte di verificare il contenuto degli atti di merito o la portata delle censure pregresse, la doglianza è inammissibile anche se formalmente qualificata come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo.
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