Cassazione Civile, Ordinanza n. 14618/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato avvisi di accertamento IRPEF relativi all'anno d'imposta 2008, emessi perché l'Ufficio aveva tassato come plusvalenza la cessione di un terreno edificabile effettuata nel marzo 2008. Secondo l'Amministrazione, il corrispettivo di euro 150.000, rispetto a un costo di acquisto rivalutato di euro 2.780, generava una plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR. I contribuenti sostenevano invece che non vi fosse stata una reale percezione di utilità economica, poiché il denaro sarebbe stato poi impiegato in un'operazione fraudolenta dell'acquirente, vicenda che sarebbe emersa anche in sede penale. Con il primo motivo di ricorso lamentavano omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 67 e 68 TUIR, deducendo che la truffa e il mancato effettivo incasso avrebbero escluso la plusvalenza. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 116 c.p.c., 19 d.lgs. 546/1992 e 654 c.p.p., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare gli atti e gli esiti del procedimento penale e civile relativi alla condotta fraudolenta dell'acquirente, dai quali avrebbero dovuto discendere l'inesistenza del presupposto impositivo o comunque il diverso apprezzamento della vicenda.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la plusvalenza si era perfezionata al momento della cessione del terreno edificabile e dell'incasso del corrispettivo, sicché le vicende successive, anche se riconducibili a una truffa accertata in sede penale, non incidevano sul presupposto impositivo già realizzato. Ha inoltre ribadito l'autonomia tra giudizio tributario e giudizio penale: la sentenza penale non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario e costituisce solo un elemento di prova liberamente valutabile, senza che possa sovvertire di per sé l'accertamento fiscale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, con applicazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La cessione di un suolo suscettibile di edificazione genera in ogni caso una plusvalenza imponibile al momento del realizzo, se il corrispettivo è percepito o comunque dichiarato nell'atto di cessione.
La plusvalenza immobiliare è normalmente tassata secondo il principio di cassa; il momento rilevante è quello della percezione del corrispettivo.
La norma è richiamata come base dell'accertamento del reddito diverso soggetto a tassazione separata.
Il giudice tributario deve valutare il materiale probatorio secondo il proprio apprezzamento, senza recepire acriticamente gli esiti del processo penale.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la censura sull'utilizzo degli atti processuali, ma la Corte ne esclude l'effetto impeditivo rispetto all'autonomia del giudizio tributario.
La sentenza penale irrevocabile non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario sono ammesse anche presunzioni semplici, con conseguente autonomia rispetto ai più rigorosi limiti probatori del processo penale.
È richiamato a sostegno della regola del doppio binario tra accertamento tributario e procedimento penale.
È evocato nel contesto del doppio binario e dell'autonomia tra giudizi.
È citato insieme alle altre norme sul rapporto tra procedimento penale e altri giudizi, per ribadire l'autonomia del processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile si realizza, ai fini fiscali, con la percezione del corrispettivo o comunque con il perfezionamento dell'atto di trasferimento, senza che vicende successive tra alienante e terzo incidano sul presupposto impositivo già maturato.
- Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile non ha efficacia automatica di giudicato: può essere considerata come elemento di prova, ma il giudice tributario deve valutarla liberamente insieme agli altri elementi istruttori.
- L'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario impedisce di sospendere o paralizzare l'accertamento fiscale per la sola pendenza o definizione del procedimento penale sui medesimi fatti.
- Quando il corrispettivo della vendita è effettivamente entrato nella disponibilità del contribuente, l'eventuale successiva distrazione o reimpiego delle somme non esclude la tassazione della plusvalenza.
- Nel contenzioso tributario le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento fiscale anche quando non sarebbero sufficienti per una condanna penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14520/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14521/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14522/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14525/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2024 del 24/05/2024
- ordinanza_civile · 24 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14529/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →