Cassazione Civile, Sentenza n. 05748/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Direzione Provinciale di Modena notificò ad Emilgroup accertamenti per gli anni 2009-2011, recuperando a tassazione costi per acquisto di bancali (pallets) ritenuti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti con due fornitori: Globoservice (Cata Nicolae Cristi) e Focanziti Pallets (Maiolo Cosimo). Emilgroup impugnò sostenendo che l'ufficio non aveva provato l'inesistenza delle operazioni e che l'effettività risultava da documenti di trasporto, mezzi di pagamento e operazioni attive in materia di pallets. La CTP accolse i ricorsi; la CTR, in appello, accolse parzialmente l'Ufficio limitatamente alle fatture Focanziti (escludendo due fatture del 2009), ritenendo provata l'inesistenza delle operazioni con Focanziti sulla base delle dichiarazioni del titolare e riscontri bancari, mentre per Globoservice non ravvisò analoga prova e ritenne che le cessioni fossero effettive, seppur "in nero". Emilgroup propose ricorso per cassazione deducendo violazione degli oneri della prova (art. 2697 c.c. e art. 2727 c.c.); l'Agenzia propose ricorso incidentale denunciando motivazione apparente e incompletezza della decisione sul punto Globoservice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Emilgroup (per vizi di natura sostanziale/formale nel motivo proposto) e ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate (violazione per motivazione apparente in relazione all'irrigidita valutazione delle fatture emesse da Globoservice). La Corte ha ritenuto che: per Focanziti la CTR aveva motivato adeguatamente la sua decisione (dichiarazioni del titolare corroborate da accertamenti bancari e comportamenti di pagamento); per Globoservice la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche senza dare conto del percorso logico probatorio che giustificasse la conclusione che le cessioni fossero effettive "in nero". Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Corte tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per un nuovo e motivato esame. È stato inoltre disposto che la Corte di merito regoli le spese del giudizio di legittimità tra le parti e si dà atto dell'ulteriore contributo ex art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
Richiamata per spiegare che le parti diverse dal ricorrente principale devono proporre eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nella forma del ricorso incidentale
Riferimento connesso alla disciplina del ricorso incidentale e alla sua conversione
Richiamato in relazione alla riunione dei ricorsi e alla conversione in ricorso incidentale entro termini stabiliti
art. 360 c.p.c. (1° comma, nn. 3,4,5)
Norma di cassazione richiamata per distinguere i motivi di ricorso (vizi di motivazione, violazione di norme, nullità per motivazione apparente o insufficiente)
Disciplina dell'onere della prova: la Corte chiarisce che la censura è fondata solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella prevista dalla norma; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove già acquisite
Norma sulle dichiarazioni rese fuori processo (dichiarazioni confessionali): utilizzata nel ragionamento sui riscontri necessari alle dichiarazioni del titolare di Focanziti
Richiamata nella comparsa incidentale poi assorbita; concerne l'uso probatorio delle confessioni e delle dichiarazioni esterne
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 36, comma 2, lett. d)
Norma sul contenuto motivazionale delle decisioni in materia tributaria; richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione apparente della CTR
DPR 26/10/1972 n. 633, artt. 19, 21 e 54, co. 2
Norme in materia IVA e fatturazione citate dall'Amministrazione come oggetto della valutazione probatoria sulla deducibilità e sussistenza delle operazioni
DPR 22/12/1986 n. 917, art. 109
Norma sul reddito d'impresa citata in relazione alla rilevanza fiscale dei costi contestati
DPR 29/09/1973 n. 600, art. 39, co.1 lett. d)
Norma in materia di accertamento delle imposte dirette, richiamata come base normativa implicata nelle censure
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente principale
Massime di principio
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è rilevante solo se il giudice di merito ha effettivamente spostato l'onere della prova su parte diversa da quella prevista; contestare la valutazione delle prove non equivale automaticamente a violazione dell'onere della prova
- Le dichiarazioni confessorie o rese da terzi (es. titolare del fornitore) possono giustificare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni solo se corredate da idonei riscontri (es. accertamenti bancari, congruità degli importi, modalità di pagamento) che ne corroborino il contenuto
- La motivazione della decisione deve esporre il percorso logico e gli elementi probatori valutati: una motivazione 'apodittica' o meramente assertiva (motivazione apparente) è vizio insanabile che comporta cassazione e rinvio
- In presenza di pluralità di parti, i ricorsi presentati dopo il primo devono essere qualificati e trattati come ricorsi incidentali; la mancata osservanza formale può essere sanata con conversione se nei termini e nel contesto previsto
- Se il giudice di merito ritiene che alcune fatture siano inesistenti e altre no, deve motivare distintamente per ciascun gruppo/fattura, collegando puntualmente le prove alle conclusioni; decisioni generiche sul 'quadro indiziario' non sono sufficienti
- Per il contribuente è importante documentare con evidenze oggettive (DDT, ricevute di pagamento tracciabili, movimenti bancari coerenti, organizzazione aziendale dei fornitori) la genuinità delle operazioni per contrastare la ricostruzione dell'Ufficio
- In caso di annullamento per motivazione apparente la Corte di cassazione rinvia il giudizio al giudice di merito in diversa composizione per un nuovo e motivato esame, lasciando aperte le questioni di merito se non definitivamente decise
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