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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 05754/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia tributaria relativa alla deducibilità della "differenza di recesso" contabilizzata dalla società (Impresa Guareschi, incorporante Perizzi S.r.l.) a favore del socio receduto, per euro 2.060.467,00; l'Ufficio ha ritenuto tale somma indeducibile e ha recuperato la maggiore imposta collegata a una plusvalenza derivante dalla cessione di terreni (anno d'imposta 2004) e ha notificato un avviso anche al socio unico Giovanni Ghillani ex art. 116 TUIR. Confronto processuale: i contribuenti hanno impugnato gli avvisi sostenendo, tra l'altro, l'operatività del condono ex art. 9 legge 289/2002 e la decadenza dell'azione accertatrice; Commissione Tributaria di primo e secondo grado avevano dato ragione ai contribuenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado per nuovo esame in diversa composizione. Motivi principali: (i) sotto il profilo civilistico non era corretto liquidare al socio receduto somme fondate su una rivalutazione dei terreni sopravvenuta rispetto all'acquisto (la liquidazione deve avvenire in base al patrimonio risultante dal bilancio, c.d. "valore di libro"); (ii) sotto il profilo tributario, nelle società di capitali la differenza da recesso è indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. a) TUIR; (iii) il condono tombale ex art. 9 legge 289/2002 non poteva operare sui periodi d'imposta successivi al 2002, salvo che non si fosse effettuata la prevista regolarizzazione contabile ex art. 14 comma 5 (cosa non avvenuta); (iv) l'azione accertatrice non era decaduta perché l'effetto fiscale rilevante si era concretizzato nel 2004, anno di competenza dell'accertamento.

Norme richiamate

  • art. 2437 c.c. (e art. 2473 c.c. per le S.r.l.)

    Limiti alla valorizzazione e alla liquidazione della quota del socio receduto: la somma dovuta è determinata in base alla quota di patrimonio risultante dal bilancio (valore di libro), senza consentire la liquidazione di maggiori somme fondate su rivalutazioni sopravvenute degli elementi patrimoniali

  • artt. 2423 e ss. c.c.

    Principi civilistici di formazione del bilancio che vincolano la rappresentazione del patrimonio e impediscono operazioni di valorizzazione/riconoscimento incompatibili con i criteri contabili applicabili al bilancio considerato per la liquidazione del recesso

  • art. 109, comma 9, lett. a) TUIR

    Nelle società di capitali la differenza da recesso corrisposta al socio receduto è indeducibile fiscalmente; la norma sterilizza la possibilità di utilizzare tale differenza per abbattere plusvalenze

  • art. 44 e art. 47, comma 7, TUIR

    Riferimenti normativi che collegano la disciplina civilistica e fiscale e confermano il regime fiscale della differenza da recesso nelle società di capitali

  • art. 9 legge n. 289/2002 (condono)

    Il 'condono tombale' opera solo con riferimento agli anni coperti dall'agevolazione (qui 2002) e non può estinguere o sanare eventi fiscali che producono effetti reddituali in anni successivi non compresi nel condono

  • art. 14 legge n. 289/2002, comma 5

    La regolarizzazione contabile prevista poteva consentire che valori emersi nel 2002 venissero iscritti e riconosciuti anche nelle annualità successive solo se la società avesse effettuato espressamente la regolarizzazione; in assenza di tale opzione la sanatoria non incide sugli esercizi successivi

  • art. 54 TUIR (vigente ratione temporis; oggi rifuso in artt. 58 e 86 TUIR)

    La decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento va valutata in relazione al periodo d'imposta nel quale si sono concretizzati gli effetti fiscali: qui il fatto produttore di reddito è stato realizzato nel 2004, per cui l'accertamento notificato nel 2009 non era incardinato da decadenza illegittima

  • art. 116 TUIR

    Consente l'imputazione al socio del maggior reddito societario; qui è stato utilizzato per notificare al socio l'avviso relativo al recupero delle imposte a titolo di imputazione del reddito societario

Massime di principio

  • La liquidazione della quota spettante al socio receduto va determinata, secondo la disciplina civilistica applicabile al periodo, in base al patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato (valore di libro): non è possibile liquidare il socio sulla base di rivalutazioni patrimoniali sopravvenute se non compatibili con le regole di bilancio.
  • Nelle società di capitali la differenza da recesso ha rilievo fiscale di componente indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 9, lett. a) TUIR; pertanto non può essere utilizzata per ridurre plusvalenze imponibili generate in occasione della loro realizazione.
  • Gli effetti di una definizione agevolata (condono 'tombale') sono limitati agli anni d'imposta espressamente coperti: se un'operazione effettuata in un anno coperto produce effetti reddituali in anni successivi, tali effetti non vengono automaticamente sanati, salvo che non sia stata utilizzata la specifica regolarizzazione contabile prevista dalla legge.
  • Per valutare la tempestività dell'accertamento tributario (eventuale decadenza), occorre considerare l'anno in cui si è concretizzato l'effetto fiscale (anno di competenza) e non semplicemente l'anno dell'operazione economica originaria.
  • Se si intende far valere effetti 'sananti' di una regolarizzazione contabile (art. 14 legge 289/2002), è essenziale aver eseguito formalmente la regolarizzazione nelle forme previste; in mancanza, l'Amministrazione può accertare gli effetti negli esercizi in cui si sono effettivamente realizzati.
  • In dispute simili è utile documentare chiaramente la natura e il trattamento contabile della differenza di recesso e verificare la compatibilità della valorizzazione con i principi civilistici e i principi contabili applicabili, oltre a considerare le implicazioni fiscali specifiche per la forma societaria

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