Cassazione Civile, Sentenza n. 05752/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2005-2007 con i quali l'Agenzia aveva disconosciuto l'esenzione IRAP prevista dall'art. 15 della L.r. Sicilia n.21/2003 ritenendola un aiuto di Stato incompatibile (Decisione CE 2007/498) e procedendo a riprese a tassazione e sanzioni. L'avviso 2005 conteneva inoltre rilievi su: (a) IRES/IRAP relativi all'indeducibilità di costi e sopravvalutazione di rimanenze iniziali; (b) IVA, omessa dichiarazione di operazioni con Paesi "black list" e indebita detrazione. In primo e secondo grado le commissioni tributarie hanno ritenuto legittimo il recupero perché l'agevolazione costituiva aiuto di Stato e la società aveva superato la soglia de minimis; la ricorrente ha proposto sei motivi in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi, riconoscendo però fondati il quarto e il sesto motivo. In particolare: (i) ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa pronuncia della CTR in ordine ai rilievi fiscali contenuti nell'avviso relativo al 2005 (IRES/IRAP e IVA) e ha cassato la sentenza nella parte corrispondente; (ii) ha accolto la censura relativa all'applicazione del principio "favor rei" in materia sanzionatoria alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. n.158/2015, ritenendo che la norma più favorevole debba essere applicata anche d'ufficio in ogni grado di giudizio se il provvedimento sanzionatorio non è definitivo. Gli altri motivi, tra cui quelli sulla qualificazione dell'esenzione come aiuto di Stato e sul superamento del regime de minimis, sono stati respinti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado di Messina, in diversa composizione, perché decida sui rilievi omessi e sulla misura delle sanzioni secondo la disciplina sopravvenuta; ha altresì demandato al giudice del rinvio la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
L.r. Sicilia n. 21/2003, art. 15
"[l]’applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato..."; "[n]elle more... gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69..."
La Corte ha ritenuto che la norma stessa qualifica l'esenzione come aiuto di Stato soggetto alla normativa de minimis e alla procedura comunitaria; pertanto la verifica della compatibilità comunitaria e dei limiti de minimis era centrale per la decisione
Decisione della Commissione Europea 2007/498/CE del 7 febbraio 2007
La decisione ha dichiarato l'agevolazione incompatibile con il mercato comune; la Corte ha ritenuto tale decisione decisiva per la qualificazione dell'esenzione come aiuto vietato
Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001
Rilevante per la determinazione della soglia de minimis applicabile ratione temporis (100.000 euro) e per le modalità di calcolo degli aiuti su base rolling
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006
Richiamato nella discussione sui limiti de minimis; la Corte precisa che per il periodo in esame va fatto riferimento al regolamento vigente al momento della concessione dell'aiuto
Richiamato dalla ricorrente per lamentare l'ampliamento del thema decidendum; la Corte ha assorbito la questione ritenendo che gli atti impositivi richiamassero già la problematica de minimis
Richiamata nella doglianza processuale sul divieto di ampliamento delle contestazioni in sede giurisdizionale; la Corte ha ritenuto irrilevante perché la materia era già indicata negli avvisi e nella sentenza impugnata
Codice di procedura civile, art. 112
La Corte ha ritenuto fondata, in parte, la doglianza di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. per le censure riferite ai rilievi 2005 non trattate dalla CTR
Richiamato in relazione al principio del favor rei; la Corte ha statuido che la norma impone l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole se sopravvenuta e il provvedimento non è definitivo
Considerato come la normativa sopravvenuta che ha introdotto un regime sanzionatorio più favorevole; la Corte ha ordinato che tale disciplina sia applicata se il provvedimento sanzionatorio non è definitivo
Regole comunitarie de minimis (considerando Reg. 69/2001 e Reg. 1998/2006)
La Corte conferma che il superamento della soglia de minimis esclude l'intero aiuto (non solo la parte eccedente) e che il calcolo va fatto su base rolling comprendendo tutti gli aiuti ricevuti nel triennio rilevante
Massime di principio
- Se una agevolazione fiscale è prevista da una norma regionale che subordina l'applicazione al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, l'agevolazione può essere qualificata come aiuto di Stato e sottoposta al controllo di compatibilità comunitaria
- Il superamento della soglia de minimis comporta l'esclusione dell'intero aiuto (non è una franchigia: se si supera il limite, l'aiuto perde il regime de minimis nella sua interezza)
- Il calcolo del rispetto del limite de minimis va effettuato su base rolling (triennio) e deve includere tutti gli aiuti pubblici percepiti dall'impresa nel periodo rilevante; va applicato il regolamento comunitario vigente al momento in cui il diritto all'aiuto è stato conferito
- Il giudice d'appello deve esaminare e decidere espressamente tutte le questioni rilevanti e specificamente dedotte dalle parti; l'omessa pronuncia su censure autonome può determinare la cassazione e il rinvio
- Il principio del favor rei in materia sanzionatoria impone l'applicazione della disciplina più favorevole sopravvenuta anche d'ufficio e in ogni grado di giudizio, purché il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo
- In controversie tributarie la parte che sostiene il mancato superamento del regime de minimis deve dimostrare l'assenza di altri aiuti rilevanti nel periodo considerato; in mancanza, l'accertamento dell'Ufficio trova solitamente respaldo
- Quando una misura è stata dichiarata incompatibile dalla Commissione europea, l'Amministrazione nazionale può procedere al recupero e a riprese a tassazione, salvo profili procedurali e di sanzione che il giudice deve valutare
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